Art. 73. Fondo unico della Presidenza: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il Fondo unico della Presidenza e' disciplinato secondo quanto previsto dal presente CCNL ed e' costituito, in un unico importo consolidato, da tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' negli importi determinati per l'anno immediatamente precedente, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la medesima decorrenza con cui e' effettuato il conglobamento dell'indennita' base ai sensi dell'art. 69 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3, al fine di assicurare l'integrale copertura dei relativi oneri finanziari, sono stabilmente decurtate dal predetto importo consolidato risorse certe e stabili in misura pari a Euro 9.014,50 lordo oneri riflessi per le unita' di personale in servizio alla data di decorrenza del conglobamento. 2. L'importo consolidato di cui al comma 1, come decurtato ai sensi del medesimo comma, e' stabilmente incrementato: a) di un importo annuo lordo pro-capite pari a euro 27,11 per 13 mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2018; b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennita' di presidenza non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) dell'importo corrispondente alle risorse del Fondo gia' utilizzate per finanziare i passaggi economici nell'ambito della categoria, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data della cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito, anche per effetto di progressione di categoria; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; e) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; f) di importi corrispondenti alla stabile riduzione delle risorse destinate alla remunerazione dei compensi per lavoro straordinario, attuata ai sensi dell'art. 78 (Contenimento del lavoro straordinario); g) delle risorse di cui all'art. 1, comma 143, ultimo periodo della legge n. 160/2019 destinate al personale non dirigenziale, con la decorrenza ivi prevista; h) delle risorse riassegnate al Fondo ai sensi dell'art. 28, comma 5 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31/7/2009. 3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D. legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA, indennita' di presidenza e differenziali dei passaggi economici del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) delle risorse stanziate dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 82, comma 5 del CCNL del 17 maggio 2004; f) delle risorse stanziate dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 82, comma 6 del CCNL del 17 maggio 2004; g) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo sulle risorse annualmente destinate ai compensi per lavoro straordinario; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. 4. L'amministrazione rende annualmente disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 74 (Fondo unico di Presidenza: utilizzo) tutte le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto di quelle gia' utilizzate per i passaggi economici nell'ambito di ciascuna categoria del personale in servizio e delle risorse destinate alle posizioni organizzative previste nell'assetto organizzativo dell'amministrazione. Sono inoltre resi disponibili eventuali residui non utilizzati rivenienti da fondi di precedenti annualita'. 5. La costituzione del Fondo di cui al presente articolo avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica, nelle parti non richiamate esplicitamente, l'art. 26 CCNL del 31 luglio 2009, l'art. 5 CCNL del 22 luglio 2010 e l'art. 82 CCNL 17 maggio 2004.