(CCNL-art. 73)
                              Art. 73. 
 
             Fondo unico della Presidenza: costituzione 
 
    1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il Fondo  unico
della Presidenza e' disciplinato secondo quanto previsto dal presente
CCNL ed e' costituito, in un unico importo consolidato, da  tutte  le
risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e  continuita'
negli importi determinati per l'anno immediatamente precedente,  come
certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1 del decreto legislativo 
    n. 165 del 2001. Con la medesima decorrenza con cui e' effettuato
il  conglobamento  dell'indennita'  base  ai   sensi   dell'art.   69
(Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3, al fine di assicurare
l'integrale copertura dei relativi oneri finanziari, sono stabilmente
decurtate dal predetto importo consolidato risorse certe e stabili in
misura pari a Euro 9.014,50 lordo oneri riflessi  per  le  unita'  di
personale in servizio alla data di decorrenza del conglobamento. 
    2. L'importo consolidato di cui al comma  1,  come  decurtato  ai
sensi del medesimo comma, e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo annuo lordo pro-capite pari a euro  27,11  per
13 mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
      b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' non piu' corrisposte al personale  cessato  dal  servizio,
compresa la quota di  tredicesima  mensilita';  l'importo  confluisce
stabilmente  nel  Fondo  dell'anno  successivo  alla  cessazione  dal
servizio in misura intera in ragione d'anno; 
      c) dell'importo corrispondente alle  indennita'  di  presidenza
non  piu'  corrisposte  al  personale  cessato  dal  servizio  e  non
riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce
stabilmente  nel  Fondo  dell'anno  successivo  alla  cessazione  dal
servizio in misura intera in ragione d'anno; 
      d) dell'importo corrispondente  alle  risorse  del  Fondo  gia'
utilizzate per finanziare  i  passaggi  economici  nell'ambito  della
categoria,    riassegnate     dai     capitoli     degli     stipendi
dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data della cessazione  dal
servizio a  qualsiasi  titolo  avvenuta,  del  personale  che  ne  ha
usufruito, anche per effetto di progressione di categoria;  l'importo
confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera in ragione d'anno; 
      e) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma
3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      f) di  importi  corrispondenti  alla  stabile  riduzione  delle
risorse  destinate  alla  remunerazione  dei  compensi   per   lavoro
straordinario, attuata ai sensi dell'art. 78 (Contenimento del lavoro
straordinario); 
      g) delle risorse di cui all'art. 1, comma 143,  ultimo  periodo
della legge n. 160/2019 destinate al personale non dirigenziale,  con
la decorrenza ivi prevista; 
      h) delle risorse riassegnate al Fondo ai  sensi  dell'art.  28,
comma 5 del CCNL della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  del
31/7/2009. 
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997; 
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D. legge 6  luglio  2011,
n. 98; 
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di   legge   o
regolamenti o atti amministrativi generali  che  prevedano  specifici
trattamenti economici in favore del personale; 
      d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA, indennita'  di
presidenza e  differenziali  dei  passaggi  economici  del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese superiori a quindici giorni; 
      e) delle risorse stanziate dall'amministrazione in applicazione
di quanto previsto dall'art. 82, comma 5 del CCNL del 17 maggio 2004; 
      f) delle risorse stanziate dall'amministrazione in applicazione
di quanto previsto dall'art. 82, comma 6 del CCNL del 17 maggio 2004; 
      g)  degli  eventuali  risparmi  accertati  a  consuntivo  sulle
risorse annualmente destinate ai compensi per  lavoro  straordinario;
l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. 
    4.  L'amministrazione  rende  annualmente  disponibili   per   la
contrattazione  integrativa  di  cui  all'art.  74  (Fondo  unico  di
Presidenza: utilizzo) tutte le risorse del Fondo di cui  al  presente
articolo, al netto di quelle gia' utilizzate per i passaggi economici
nell'ambito di ciascuna categoria del personale in servizio  e  delle
risorse destinate alle posizioni organizzative previste  nell'assetto
organizzativo dell'amministrazione.  Sono  inoltre  resi  disponibili
eventuali residui non utilizzati rivenienti da  fondi  di  precedenti
annualita'. 
    5. La costituzione del Fondo di cui al presente articolo  avviene
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica, nelle parti non
richiamate esplicitamente, l'art. 26 CCNL del 31 luglio 2009,  l'art.
5 CCNL del 22 luglio 2010 e l'art. 82 CCNL 17 maggio 2004.