Art. 75. Effetti della valutazione della performance 1. Ai premi correlati alla performance e' destinato non meno del 25 per cento delle risorse di cui all'art. 73 (Fondo unico di Presidenza: costituzione), utilizzando prioritariamente le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera g). 2. I compensi di cui al comma 1 possono essere erogati esclusivamente all'esito della valutazione annuale. 3. In materia di differenziazione della valutazione e dei connessi trattamenti accessori, resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, n. 185, adottato ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009. 4. Gli effetti del nuovo sistema di valutazione sugli istituti contrattuali decorrono dall'anno immediatamente successivo alla sua adozione.