(CCNL-art. 75)
                              Art. 75. 
 
             Effetti della valutazione della performance 
 
    1. Ai premi correlati alla performance e' destinato non meno  del
25 per cento delle  risorse  di  cui  all'art.  73  (Fondo  unico  di
Presidenza: costituzione), utilizzando prioritariamente le risorse di
cui all'art. 73, comma 2, lettera g). 
    2.  I  compensi  di  cui  al  comma  1  possono  essere   erogati
esclusivamente all'esito della valutazione annuale. 
    3.  In  materia  di  differenziazione  della  valutazione  e  dei
connessi trattamenti  accessori,  resta  fermo  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2020, n. 185, adottato ai sensi dell'art. 74, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150/2009. 
    4. Gli effetti del nuovo sistema di  valutazione  sugli  istituti
contrattuali decorrono dall'anno immediatamente successivo  alla  sua
adozione.