(CCNL-art. 77)
                              Art. 77. 
 
             Misure per disincentivare elevati tassi di 
                        assenza del personale 
 
    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  6  (Organismo
paritetico per l'innovazione),  le  parti  analizzano  i  dati  sulle
assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed
effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate
assenze  medie  che  presentino  significativi   e   non   motivabili
scostamenti rispetto a benchmark  di  settore  pubblicati  a  livello
nazionale  ovvero  siano  osservate  anomale  e  non   oggettivamente
motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le  giornate
festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu'  elevata
la domanda di servizi da  parte  dell'utenza,  sono  proposte  misure
finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 73,  comma
3 (Fondo unico della Presidenza:  costituzione)  non  possono  essere
incrementate,  rispetto   al   loro   ammontare   riferito   all'anno
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi,  fino  a
quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati  effettivamente
conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti  del
presente comma sulla premialita' individuale.