Art. 78. Contenimento del lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. Per favorire il miglioramento organizzativo, l'amministrazione riduce stabilmente le risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario, anche mediante riduzioni successive attuate in tempi diversi, fino ad un importo complessivo pari ad un terzo delle stesse. 3. Le risorse stabilmente ridotte ai sensi del comma 2, confluiscono nel Fondo unico della Presidenza, ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera f) (Fondo unico della Presidenza: costituzione), con la medesima decorrenza con cui sono effettuate le riduzioni. Nel medesimo Fondo unico confluiscono altresi' gli eventuali risparmi accertati a consuntivo sulle risorse annualmente destinate ai compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 73, comma 3, lettera f) (Fondo unico della Presidenza: costituzione). 4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 25, commi 1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009.