(CCNL-art. 78)
                              Art. 78. 
 
                Contenimento del lavoro straordinario 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 
    2. Per favorire il miglioramento organizzativo, l'amministrazione
riduce stabilmente le risorse destinate ai  compensi  per  il  lavoro
straordinario, anche mediante riduzioni successive attuate  in  tempi
diversi, fino ad un  importo  complessivo  pari  ad  un  terzo  delle
stesse. 
    3.  Le  risorse  stabilmente  ridotte  ai  sensi  del  comma   2,
confluiscono nel Fondo unico della Presidenza, ai sensi dell'art. 73,
comma 2, lettera f) (Fondo unico della Presidenza: costituzione), con
la medesima decorrenza con cui  sono  effettuate  le  riduzioni.  Nel
medesimo Fondo unico confluiscono  altresi'  gli  eventuali  risparmi
accertati  a  consuntivo  sulle  risorse  annualmente  destinate   ai
compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art.  73,  comma  3,
lettera f) (Fondo unico della Presidenza: costituzione). 
    4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 25, commi
1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009.