Art. 81. Trattamento di trasferta 1. Al personale inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso e' quella «economica», salvo eventuali diverse previsioni legislative; b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione, dei taxi; c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri; d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di euro 22,26; e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 97 del CCNL 17 maggio 2004 come modificato dall'art. 6 del CCNL 13 aprile 2006 f) per le trasferte continuative nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera c); g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3; h) una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare esclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge; tale indennita' e' pari a: euro 20,65 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o, per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore. 2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola e' applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attivita' di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede. 3. Il tempo di viaggio puo' essere considerato attivita' lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalita' di espletamento delle loro prestazioni lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo l'amministrazione - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti gia' previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalita', definisce con gli atti di cui al comma 11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla predisposizione di tali atti continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale prevista nei comparti di provenienza. 4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 5. L'amministrazione individua, con gli atti di cui al comma 11, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di euro 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Le suddette attivita' sono prioritariamente individuate, a titolo esemplificativo, nelle attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza. 6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettera c), d), e) ed f), l'indennita' di cui al medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70 per cento, spetta nei soli casi ivi previsti. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75 per cento del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 8. L'amministrazione, con gli atti di cui al comma 11, stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato. 9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. L'amministrazione stabilisce, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3, 5, 8. 12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministeri, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi del 18 dicembre 1973, n. 836, del 26 luglio 1978, n. 417 e decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge del 17 febbraio 1985, n. 17 nonche' dalle norme regolamentari vigenti. In particolare, per le missioni all'estero continua ad essere applicato il regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941, la legge del 6 marzo 1958, n. 176, la legge del 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' i relativi regolamenti. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nel bilancio dell'amministrazione per tale specifica finalita'. 14. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 92 CCNL del 17 maggio 2004.