(CCNL-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
    1.  Al  personale  inviato  in  missione,  oltre   alla   normale
retribuzione, compete: 
      a) il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  i
viaggi  in  ferrovia,  aereo,  nave  ed  altri  mezzi  di   trasporto
extraurbani, nel limite del costo del  biglietto;  per  i  viaggi  in
aereo la classe di rimborso e' quella  «economica»,  salvo  eventuali
diverse previsioni legislative; 
      b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto  urbano  o,
nei    casi    preventivamente     individuati     ed     autorizzati
dall'amministrazione, dei taxi; 
      c) per le trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  il
rimborso della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo
fino a quattro stelle e della spesa, nel limite di  complessivi  euro
44,26, per i due pasti giornalieri; 
      d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di euro 22,26; 
      e) per le trasferte di  durata  inferiore  alle  otto  ore,  il
dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la  disciplina  di  cui
all'art. 97 del CCNL 17 maggio 2004 come modificato dall'art.  6  del
CCNL 13 aprile 2006 
      f) per le trasferte continuative nella  medesima  localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso  della  spesa  per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c); 
      g) il compenso per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal  fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto  salvo  quanto  previsto
dai commi 2 e 3; 
      h) una indennita' di trasferta, avente natura non  retributiva,
da erogare esclusivamente al personale avente titolo  sulla  base  di
disposizioni di legge; tale indennita' e' pari a: 
        euro 20,65 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta; 
        un importo determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro
ore o, per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte
di durata superiore alle ventiquattro ore. 
    2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita'  lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello  impiegato  per  la
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola e' applicabile anche
ai dipendenti incaricati dell'attivita' di  sorveglianza  e  custodia
dei beni dell'amministrazione in caso  di  loro  trasferimento  anche
temporaneo ad altra sede. 
    3.  Il  tempo  di  viaggio  puo'  essere  considerato   attivita'
lavorativa anche per altre categorie di lavoratori  per  i  quali  in
relazione alle  modalita'  di  espletamento  delle  loro  prestazioni
lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della  trasferta  di
durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo  l'amministrazione
- sulla base  della  propria  organizzazione  e  nel  rispetto  degli
stanziamenti  gia'  previsti  nei  relativi  capitoli   di   bilancio
destinati a tale finalita', definisce con gli atti di  cui  al  comma
11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse,  le  prestazioni
lavorative di riferimento. Fino alla  predisposizione  di  tali  atti
continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui applicate,  sulla
base della previgente disciplina contrattuale prevista  nei  comparti
di provenienza. 
    4. Al personale delle diverse categorie inviato in  trasferta  al
seguito e per collaborare con  componenti  di  delegazione  ufficiale
dell'amministrazione spettano i rimborsi e le  agevolazioni  previste
per i componenti della predetta delegazione. 
    5. L'amministrazione individua, con gli atti di cui al comma  11,
le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative che,  in
considerazione dell'impossibilita' di fruire  durante  le  trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di
euro 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui  al  comma
1. Le suddette attivita' sono prioritariamente individuate, a  titolo
esemplificativo,  nelle  attivita'   di   protezione   civile   nelle
situazioni di prima urgenza. 
    6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei  rimborsi  di
cui al comma 1, lettera c), d), e) ed  f),  l'indennita'  di  cui  al
medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70 per cento,
spetta nei soli casi ivi previsti. Non  e'  ammessa  in  nessun  caso
l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 
    7. Il dipendente inviato  in  trasferta  ai  sensi  del  presente
articolo ha diritto ad una anticipazione  non  inferiore  al  75  per
cento del trattamento complessivo presumibilmente  spettante  per  la
trasferta. 
    8. L'amministrazione, con gli atti di cui al comma 11, stabilisce
le condizioni per il rimborso delle spese relative al  trasporto  del
materiale   e   degli   strumenti   occorrenti   al   personale   per
l'espletamento dell'incarico affidato. 
    9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in  caso  di
trasferte di durata inferiore alle quattro ore o svolte come  normale
servizio  d'istituto  del  personale  di  vigilanza  o  di  custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione. 
    10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto  dopo
i  primi  240  giorni  di  trasferta  continuativa   nella   medesima
localita'. 
    11. L'amministrazione  stabilisce,  con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, la disciplina  della  trasferta  per  gli  aspetti  di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3, 5, 8. 
    12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il  trattamento
di  trasferta  del  personale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministeri, ivi compreso quello  relativo  alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dalle leggi del 18 dicembre 1973, n. 836, del  26
luglio 1978, n. 417 e decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge  del
17 febbraio 1985, n. 17 nonche' dalle norme regolamentari vigenti. In
particolare, per le missioni all'estero continua ad essere  applicato
il regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941,  la  legge  del  6  marzo
1958, n. 176, la legge del 28 dicembre  1989,  n.  425  e  successive
modificazioni ed integrazioni nonche' i relativi regolamenti. 
    13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa  fronte  nei
limiti delle risorse gia' previste nel bilancio  dell'amministrazione
per tale specifica finalita'. 
    14. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 92  CCNL
del 17 maggio 2004.