(CCNL-art. 82)
                              Art. 82. 
 
                       Copertura assicurativa 
 
    1. L'amministrazione stipula una apposita polizza assicurativa in
favore  dei  dipendenti  autorizzati  a  servirsi,  in  occasione  di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al  tempo  strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo
del  mezzo  proprio,  e'  possibile   nei   limiti   previsti   dalle
disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative. 
    2. La polizza di cui al comma 1 e'  rivolta  alla  copertura  dei
rischi,   non   compresi    nell'assicurazione    obbligatoria,    di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del  dipendente  e
ai beni trasportati, nonche' di  lesioni  o  decesso  del  dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto  di
proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso  integrate  con  la
copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e  2,  dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti
per   i   corrispondenti   danni   dalla   legge   sull'assicurazione
obbligatoria. 
    5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici  in  base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratte le somme  eventualmente  spettanti  a
titolo di indennizzo per lo stesso evento. 
    6. La Presidenza, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  per
tale specifica finalita' e compatibilmente con i  vincoli  finanziari
previsti da vigenti  disposizioni  di  legge,  assume  le  necessarie
iniziative   per   la   eventuale   copertura   assicurativa    della
responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alla  categoria  A
del sistema di classificazione professionale, che  coprano  posizioni
di lavoro previamente individuate, le quali,  anche  per  effetto  di
incarichi di posizione organizzativa, richiedano  lo  svolgimento  di
attivita' in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di
responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il  patrocinio  legale,
secondo la disciplina di cui all'art. 83 (Patrocinio legale), ove non
sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo  e  colpa
grave. 
    7. Ai fini  della  stipula,  la  Presidenza  puo'  associarsi  in
convenzione  con  altre  amministrazioni  ovvero   aderire   ad   una
convenzione gia' esistente, nel  rispetto  della  normativa  vigente.
Occorre in ogni caso prevedere  la  possibilita',  per  il  personale
interessato, di aumentare massimali e «area» di  rischi  coperta  con
versamento di una quota individuale. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  89  CCNL
del 17 maggio 2004.