Art. 82. Copertura assicurativa 1. L'amministrazione stipula una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio, e' possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. La Presidenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalita' e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assume le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alla categoria A del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attivita' in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art. 83 (Patrocinio legale), ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, la Presidenza puo' associarsi in convenzione con altre amministrazioni ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. Occorre in ogni caso prevedere la possibilita', per il personale interessato, di aumentare massimali e «area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 89 CCNL del 17 maggio 2004.