(CCNL-art. 83)
                              Art. 83. 
 
                          Patrocinio legale 
 
    1. L'amministrazione,  anche  a  tutela  dei  propri  diritti  ed
interessi,  ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento   di
responsabilita' civile o penale nei confronti di  un  suo  dipendente
per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del  servizio
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio  carico,
a condizione che il procedimento non sia stato avviato su  iniziativa
dell'amministrazione  o  che  la  stessa  amministrazione   non   sia
controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin  dall'apertura
del procedimento, facendo assistere il dipendente  da  un  legale  di
comune gradimento, anche interno all'amministrazione. 
    2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per  fatti  commessi
con dolo o colpa grave, l'amministrazione  ripetera'  dal  dipendente
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio. 
    3.  La  disciplina  del  presente  articolo  non  si  applica  ai
dipendenti assicurati ai  sensi  dell'art.  82,  comma  6  (Copertura
assicurativa). 
    4.  Per  il  patrocinio  legale  si   applica   l'art.   18   del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
    5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  89  CCNL
del 17 maggio 2004.