Art. 84. Diritti derivanti da invenzione industriale 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa. 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) puo' individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell'ambito delle risorse di cui all'art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del presente contratto. 3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 90 CCNL del 17 maggio 2004.