(CCNL-art. 84)
                              Art. 84. 
 
             Diritti derivanti da invenzione industriale 
 
    1. In materia di  invenzione  industriale  fatta  dal  dipendente
nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali che regolano i diritti
di invenzione nell'ambito dell'impresa. 
    2.   In   relazione   all'importanza   dell'invenzione   rispetto
all'attivita' istituzionale dell'amministrazione,  la  contrattazione
integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti, livelli e materie) puo' individuare i criteri ai fini della
corresponsione  di  speciali   premi   correlati   alla   performance
nell'ambito delle risorse di  cui  all'art.  74  (Fondo  unico  della
Presidenza: utilizzo) del presente contratto. 
    3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  90  CCNL
del 17 maggio 2004.