(CCNL-Dichiarazioni congiunte)
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 27, comma  17  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse) le parti si danno reciprocamente  atto
che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito con legge n.  135  del
2012 (MEF-Dip.  Ragioneria  generale  dello  Stato  prot.  77389  del
14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica  prot.
32937 del 6/08/2012 e prot.  40033  dell'8/10/2012),  all'atto  della
cessazione del servizio le ferie non fruite sono  monetizzabili  solo
nei casi in  cui  l'impossibilita'  di  fruire  delle  ferie  non  e'
imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di  decesso,
malattia  e  infortunio,  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per
inidoneita' fisica permanente e assoluta,  congedo  obbligatorio  per
maternita' o paternita'. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 56, comma 9 (Trattamento
economico-normativo del personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale), le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di  un
rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo  verticale,  ove  la
prestazione  di  lavoro  sia  articolata  sulla  base  di  un  orario
settimanale che comporti una prestazione per un  numero  di  giornate
superiore al 50 per cento  di  quello  ordinario,  i  tre  giorni  di
permesso retribuito di cui all'art.  33,  comma  3,  della  legge  n.
104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalita'. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    Le  parti  prendono   atto   che   l'Organismo   paritetico   per
l'innovazione  di  cui  all'art.   6   del   presente   CCNL,   nella
individuazione  dei  suoi  compiti  e  nello  svolgimento  delle  sue
funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni  con  l'attivita'  del
Comitato Unico di Garanzia. A tal fine,  ove  necessario,  occorrera'
promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei
ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione  delle
relative funzioni. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    Le  parti,  nel  condividere  gli  obiettivi  stabiliti  per   la
diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano
la piu' ampia applicazione  dell'istituto  anche  nei  confronti  del
personale  destinatario  del  presente  CCNL,  nel   rispetto   delle
disposizioni di legge e delle indicazioni  fornite  dal  Dipartimento
della  Funzione  pubblica,  assicurando  i   necessari   momenti   di
partecipazione e coinvolgimento delle  organizzazioni  sindacali,  in
linea con quanto previsto dal titolo II del presente CCNL. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    Con riferimento all'art. 24  del  CCNL  comparto  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 31 luglio 2009, le parti sono concordi nel
ritenere che la materia dei trattamenti di fine servizio - in  quanto
riconducibile all'ambito previdenziale - e' riservata alla  legge  ed
e', pertanto, esclusa dalla contrattazione collettiva. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Nel confermare quanto previsto dall'art.  95  del  CCNL  comparto
Presidenza del Consiglio dei ministri del 17  maggio  2004  le  parti
concordano di avviare quanto prima  un  negoziato  volto  a  definire
l'adesione al Fondo nazionale di pensione complementare Perseo-Sirio. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 7 
 
    Le parti sono concordi nel ritenere che la decorrenza retroattiva
degli incrementi del Fondo dal 1° gennaio 2018 prevista dall'art.  73
(Fondo    unico    della    Presidenza:    costituzione),    consente
all'amministrazione di erogare le relative risorse  al  personale  in
servizio nelle singole annualita' secondo le modalita' gia' stabilite
nella contrattazione integrativa riferita a ciascun anno.