Art. 2 
 
 
                     Assegnazione delle risorse 
 
  1. L'assegnazione delle risorse di cui  all'art.  1,  comma  1,  e'
stabilita con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili  -  Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza  sui  contratti  concessori  autostradali,  secondo  quanto
definito nel  successivo  art.  4  inerente  alla  procedura  per  la
presentazione delle  proposte  progettuali  e  la  valutazione  e  la
selezione delle istanze, sulla base di una procedura competitiva, con
riferimento a criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. 
  2. I finanziamenti relativi alla realizzazione  delle  stazioni  di
rifornimento di idrogeno, ai  sensi  del  regolamento  delegato  (UE)
2021/2139  che  integra  il  regolamento   (UE)   2020/852   relativo
all'istituzione  di  un  quadro  che   favorisce   gli   investimenti
sostenibili, sono concessi nel limite massimo del 50% del costo.