Art. 5 
 
     Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno 
                         del 26 giugno 1984 
 
  L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10  (Procedure  di  classificazione  e  certificazione  dei
materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il  presente  articolo
si applica per la classificazione e la certificazione  dei  materiali
ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati: 
      a) prodotti da costruzione per cui non si applica la  procedura
ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011; 
      b) materiali gia' in opera; 
      c) materiali per usi specifici; 
      d) materiali per usi limitati nel tempo; 
      e) materiali di limitata produzione. 
  2. La  validita'  della  certificazione  rilasciata  ai  sensi  del
presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora  il  materiale
subisca una qualsiasi modifica rispetto al  prototipo  certificato  o
con  l'entrata  in  vigore  di  una  nuova  normativa  di   prova   o
classificazione che annulla  o  modifica,  anche  solo  parzialmente,
quella vigente all'atto del rilascio della certificazione  stessa.  I
casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da
costruzione. 
  3.  Per  la  classificazione  dei   materiali   ai   fini   diversi
dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui  all'art.  8,
punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali  in
opera di cui alla lettera  b),  una  scheda  descrittiva  redatta  in
conformita' alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per  la
prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche  le  planimetrie
dei locali in cui il materiale o prodotto e' stato installato. 
  4. Per i materiali di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
prescrive quanto segue: 
    a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al  sistema
europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione  ricadenti  di
cui al comma 1, lettera a),  il  laboratorio  legalmente  autorizzato
deve  possedere,  al  momento  del  rilascio   del   certificato   di
classificazione, la qualifica di organismo notificato  ai  sensi  del
regolamento  (UE)  n.  305/2011;  il  fabbricante  redige,  per  ogni
prodotto, la dichiarazione di conformita' di cui al  precedente  art.
2, punto  2.7,  indicando  il  codice  di  riferimento  al  correlato
certificato di  classificazione  al  posto  del  previsto  codice  di
omologazione; 
    b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera  b),
i prelievi di  detti  materiali  sono  effettuati  alla  presenza  di
personale  del   laboratorio   legalmente   autorizzato   o   di   un
professionista antincendio,  iscritto  negli  elenchi  del  Ministero
dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le  planimetrie
dei   locali   interessati,   congiuntamente   al   richiedente    la
certificazione. Nel caso  di  istanza  rivolta  al  centro  studi  ed
esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica,  il  prelievo  sara'  effettuato,  a  titolo  oneroso,   dal
laboratorio del medesimo centro che si potra' avvalere del  personale
delle strutture territoriali  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
    c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c),
si intendono prodotti di varie tipologie anche  sottoposti,  ai  fini
della commercializzazione, ad altri regimi  di  regolamentazione  che
prescrivono la sicurezza in caso  d'incendio,  senza  individuare  le
corrispondenti modalita' di valutazione delle prestazioni; 
    d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma  1,
lettera d), e' indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art.
3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983.  La  validita'
del certificato di classificazione di tali prodotti e' di sei mesi; 
    e) per i materiali di limitata produzione  di  cui  al  comma  1,
lettera e), si intendono produzioni non in serie  a  seguito  di  una
specifica  ordinazione  e  installate  in  un'attivita'  singola   ed
identificata. 
  5.   Al   fine   di   garantire   l'uniformita'   delle   procedure
tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del
direttore  centrale  per  la  prevenzione  e  sicurezza  tecnica   e'
istituito  il   tavolo   tecnico   consultivo   a   cui   partecipano
rappresentanti del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  dei
laboratori legalmente autorizzati.».