IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l''economia e la societa' europea piu' sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunita' della transizione verde e digitale; Visto la comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), del 18 febbraio 2021, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022; Vista la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: a) l'art. 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno; b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalita' per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018; c) l'art. 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) puo' essere svolta dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2085 della Commissione europea, del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto l'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - Transizione energetica e mobilita' sostenibile; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui e' stata approvata la valutazione positiva con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/241, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; Viste le linee guida dell'Expert group on European structural investment funds (EGESIF) per gli Stati membri sulla strategia di audit per il periodo di programmazione 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02) del 27 agosto 2015; Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Considerato l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Considerato che l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che «Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Considerato, altresi', che, nell'ambito dell'attuazione della M2C2, Investimento 1.4, del PNRR, non risulta tecnicamente applicabile la previsione della destinazione alle regioni del Mezzogiorno del 40% delle risorse allocabili di cui al citato art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, per la parte della misura relativa alla riconversione degli impianti agricoli di produzione di biogas, essendo questi ultimi dislocati per la stragrande maggioranza (83%) nel Nord Italia; Considerato, inoltre, che tale requisito di riserva non e' stato espressamente previsto con riferimento alla misura M2-C2, Investimento 1.4, del PNRR, per la parte riguardante i nuovi impianti, e che, pertanto, eventuali ipotesi di premialita' differenziate, per base territoriale, in asta, non sarebbero compatibili con la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, relativo alla istituzione dell'Unita' di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 - I1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare» assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000; Ritenuto che del predetto importo totale di euro 1.923.400.000, una somma pari a euro 1.730.400.000 euro sia da destinare al finanziamento dei seguenti interventi: a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano; b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) n. 2021/241; Ritenuto che la restante parte delle somme di cui sopra debba essere destinata all'attuazione della misura M2C2-I1.4 per la realizzazione di interventi di economia circolare, da disciplinare con apposito decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021; Considerato che le citate previsioni del PNRR individuano come vincoli per l'accesso ai contributi il rispetto di specifici criteri di sostenibilita' delle biomasse utilizzate, il rispetto di criteri di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti; Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea SWD(2014)179 final, del 28 maggio 2014, sulla «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato» per orientamenti sulla redazione di un piano di valutazione; Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale; Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare: a) il target M2C2-4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) n. 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; b) il target M2C2-5 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) n. 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; Considerato che l'allegato 1 agli Operational Arrangment associa ai suddetti target il seguente meccanismo di verifica: «a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformita' con la legislazione nazionale; b) report di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID; c) valutazione specifica del principio Do No Significant Harm che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio»; Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01), recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2014; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l'art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto altresi' l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1044, della citata legge n. 178 del 2020, in cui sono definite le modalita', le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonche' dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del PNRR; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita' - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Procedure finanziarie PNRR»; Vista la nota circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Vista la nota circolare prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la nota circolare prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, comma 2, ha previsto di affidare al Ministero della transizione ecologica i compiti spettanti allo Stato relativi alle «agro-energie»; Visto il regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante «Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante «Disposizioni in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto e' stato approvato con la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del 1° marzo 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, recante «Modalita' di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013, e, in particolare, l'art. 2, recante le condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2019, che istituisce il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 (nel seguito: decreto ministeriale 14 novembre 2019); Vista la comunicazione del 18 maggio 2022, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2022) 230 final, sul Piano REPowerEU in cui e' previsto l'obiettivo di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previsti dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55); Considerato il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione europea che accompagna la comunicazione COM (2022) 230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti: a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas rinnovabili; b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori di biogas a creare comunita' energetiche; c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano; d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE; e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e innovazione; f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica agricola comune. Considerato che il biometano di produzione nazionale in coerenza con quanto previsto dalla citata comunicazione COM (2022) 230 final puo' costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard to abate; Ritenuto quindi, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del PNRR, di dover definire un quadro organico di riforma delle misure di incentivo per lo sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare, attraverso la definizione di incentivi alla produzione di biometano immesso nella rete del gas, ottenuto da nuovi impianti e dalla riconversione di impianti a biogas agricoli esistenti; Vista la nota prot. n. 100234 del 10 agosto 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 5831 final dell'8 agosto 2022 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11, comma 1 e dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalita' di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilita' previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricita' da biogas agricolo oggetto di riconversione. 3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al comma 2 si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilita' non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 2. 4. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto: a) alle imprese in difficolta' secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018. 5. Nel caso di impresa nei confronti della quale penda un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o piu' incentivi erogati nei confronti dell'impresa medesima, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e' sospeso finche' tale impresa non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.