Art. 10 Verifiche e controlli 1. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale sono eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Le attivita' di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove e' ubicato l'impianto, anche prima dell'entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il produttore e' tenuto all'adozione delle misure necessarie affinche' le attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. 3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonche' agli organismi di certificazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 14 novembre 2019. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili. 4. Resta altresi' impregiudicata la possibilita' di svolgere verifiche a campione, eventualmente mediante sopralluoghi, sugli impianti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie anche prima dell'entrata in esercizio degli impianti medesimi. 5. Ai fini di cui al presente decreto, la prima visita di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 14 novembre 2019 e' effettuata entro trenta giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilita' inerente il biometano immesso in rete.