Art. 12 Compiti del GSE e dell'Autorita' 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero sono approvate, su proposta del GSE, le regole applicative del presente decreto. 2. Le regole applicative del presente decreto disciplinano e recano, in particolare: a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'art. 5, in conformita' alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» (DNSH); b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche' delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonche' della tariffa incentivante di cui all'art. 3; d) i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), nonche' quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 2 marzo 2018; e) le tempistiche e le modalita' di riconoscimento degli incentivi; f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente: 1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti; 2) l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021; 3) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero; 4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/241; 5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; 6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilita' separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti; 7) l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa; 8) le modalita' di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241, nonche' sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a essi e della documentazione probatoria pertinente; 9) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR; 10) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unita' di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori; 11) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046; 12) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attivita' progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 13) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti; 14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241; 15) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; g) le modalita' con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del PNRR e secondo le modalita' disciplinate dalla Convenzione di cui al comma 10; h) le modalita' con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonche' le modalita' con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi; i) le modalita' attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'art. 4, comma 1, lettera c); l) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 10, definite secondo criteri di proporzionalita' in ragione dell'entita' delle violazioni medesime. 3. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet: a) un contatore con i dati, separati per settore di destinazione d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi a carico delle tariffe del gas, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilita' o dell'effettiva produzione annua, degli impianti qualificati in esercizio, con il dettaglio del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE; b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per il biometano incentivato, distinte in garanzie di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi; c) il dettaglio degli incentivi in conto capitale impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annui di spesa previsti dal presente decreto. 4. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di biometano ammessi agli incentivi di cui al presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, l'ubicazione e la capacita' produttiva degli impianti e della quantita' di biometano impiegata per ciascuna delle finalita' del presente decreto. 5. Il GSE analizza altresi' i dati dei costi di produzione del biometano tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti gia' in esercizio, nonche' delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero. 6. A seguito delle analisi di cui al comma 5, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non piu' necessario o non piu' sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiornati i valori degli incentivi di cui agli allegati 1 e 2 ovvero adeguati i contingenti di capacita' produttiva resi disponibili. Le eventuali modifiche ai sensi del primo periodo si applicano alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso di modifica. 7. Il GSE provvede a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia. 8. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014, in proporzione alle rispettive quote d'obbligo, secondo modalita' stabilite nell'ambito delle procedure applicative di cui al comma 2. Eventuali disequilibri transitori tra le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti previste dal presente decreto e dal decreto ministeriale 2 marzo 2018 e le somme dovute, al medesimo GSE, da parte dei soggetti di cui al primo periodo, sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalita' definite dall'ARERA. 9. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per altri usi di cui al presente decreto, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico del gettito della componente tariffaria «RE/REt» del gas naturale secondo modalita' definite dall'ARERA. 10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale competente del Ministero e il GSE disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, i rispettivi compiti. Le modalita' di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono stabilite ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.