Art. 12 
 
                  Compiti del GSE e dell'Autorita' 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero sono approvate,  su  proposta  del
GSE, le regole applicative del presente decreto. 
  2. Le  regole  applicative  del  presente  decreto  disciplinano  e
recano, in particolare: 
    a) gli schemi di avviso pubblico  per  ciascuna  delle  procedure
previste dall'art. 5, in conformita' alle disposizioni  afferenti  al
PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire  il
rispetto del principio del  «non  arrecare  un  danno  significativo»
(DNSH); 
    b) i modelli per le istanze di partecipazione alle  procedure  di
accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente  sia
portato a conoscenza con la massima  chiarezza  degli  adempimenti  e
delle modalita' di compilazione nonche' delle  conseguenze  penali  e
amministrative derivanti dalle  false  dichiarazioni  rese  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; 
    c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'art.
5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti  ai
fini del riconoscimento del  contributo  in  conto  capitale  nonche'
della tariffa incentivante di cui all'art. 3; 
    d) i  contratti-tipo  da  stipulare  tra  il  GSE  e  i  soggetti
richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b), nonche' quelli da stipulare  con
i soggetti obbligati all'immissione in consumo  di  biocarburanti  di
cui al decreto ministeriale 10 ottobre  2014,  atti  a  garantire  la
corresponsione  degli  incentivi  di  cui  al  presente   decreto   e
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4,  del  decreto
ministeriale 2 marzo 2018; 
    e)  le  tempistiche  e  le  modalita'  di  riconoscimento   degli
incentivi; 
    f) gli obblighi  a  carico  dei  soggetti  che  percepiscono  gli
incentivi di cui al presente  decreto,  tra  cui  ricomprendere,  ove
pertinente: 
      1)  l'obbligo   di   avviare   tempestivamente   le   attivita'
progettuali per non incorrere in ritardi attuativi  e  concludere  la
proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e  di
sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti; 
      2)  l'obbligo  di  assicurare  il  rispetto   della   normativa
eurounitaria  e  nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge  n.  77
del 2021; 
      3) l'obbligo  di  individuare  eventuali  fattori  che  possano
determinare ritardi  che  incidano  in  maniera  considerevole  sulla
tempistica  attuativa  e  di  spesa,  definita  nel   cronoprogramma,
relazionando al Ministero; 
      4) gli obblighi atti a garantire la sana  gestione  finanziaria
secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e  dall'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241,  in
particolare in materia di prevenzione,  identificazione  e  rettifica
dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  della  corruzione  e  di
recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati nonche'  del  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 9 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/241; 
      5) gli obblighi in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34 del  regolamento  (UE)  n.  2021/241  indicando
nella  documentazione  progettuale  che  il  progetto  e'  finanziato
nell'ambito  del   PNRR,   con   una   esplicita   dichiarazione   di
finanziamento  che  reciti  «finanziato  dall'Unione  europea -  Next
Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; 
      6) gli  obblighi  necessari  ad  assicurare  la  tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del  PNRR  attraverso  l'utilizzo  di  un
sistema di contabilita' separata o apposita codificazione contabile e
informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti; 
      7)  l'obbligo  di  indicazione  del  CUP  su  tutti  gli   atti
amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa; 
      8) le  modalita'  di  rilevazione  e  imputazione  nel  sistema
informativo dei dati di  monitoraggio  sull'avanzamento  procedurale,
fisico e finanziario del progetto secondo quanto  previsto  dall'art.
22, paragrafo 2,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241,
nonche' sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a
essi e della documentazione probatoria pertinente; 
      9) gli  obblighi  connessi  alla  rendicontazione  delle  spese
effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati  nel  caso  di
ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi,  nei  tempi  e
nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla  presentazione
della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati  al
progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento
al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR; 
      10) l'obbligo di  consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del
procedimento, lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli,  ispezioni  e
monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresi' le
verifiche dell'ufficio  competente  per  i  controlli  del  Ministero
medesimo, dell'Unita' di audit, della Commissione europea e di  altri
organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso  controlli  in
loco presso i soggetti percettori; 
      11)  gli  obblighi  di   conservazione   della   documentazione
progettuale in fascicoli cartacei o  informatici  per  assicurare  la
completa tracciabilita' delle  operazioni,  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021  che,
nelle diverse fasi di controllo e verifica previste  dal  sistema  di
gestione e controllo del PNRR,  devono  essere  messi  prontamente  a
disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il
PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea,  dell'OLAF,
della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea  (EPPO)  e
delle competenti Autorita' giudiziarie  nazionali  e  autorizzare  la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei  conti  e  l'EPPO  a  esercitare  i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046; 
      12)  l'obbligo  di  assicurare  che  la   realizzazione   delle
attivita' progettuali sia coerente con  i  principi  e  gli  obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un  danno
significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)  n.
2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging  climatico  e
digitale, della parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli
articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e
23 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei  divari
territoriali; 
      13)  la  trasmissione,   su   richiesta,   delle   informazioni
necessarie   per   la   predisposizione   delle   dichiarazioni   sul
conseguimento   dei   target   e   delle   relazioni   e    documenti
sull'attuazione dei progetti; 
      14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e  l'andamento  di
eventuali procedimenti di carattere  giudiziario,  civile,  penale  o
amministrativo  che  dovessero  interessare  la   realizzazione   del
progetto  e  comunicare  le  irregolarita',  le  frodi,  i  casi   di
corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di
doppio finanziamento  a  seguito  delle  verifiche  di  competenza  e
adottare  le  misure  necessarie,  nel   rispetto   delle   procedure
disciplinate dal Ministero ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE)
n. 2021/241; 
      15)  l'impegno  ad  adempiere  alle  ulteriori   e   specifiche
disposizioni operative PNRR volte ad  assicurare  il  rispetto  delle
disposizioni nazionali ed europee di riferimento; 
    g)  le  modalita'  con  le  quali  il  GSE  trasmette  gli  esiti
dell'istruttoria  al  Ministero   e   provvede   all'erogazione   dei
contributi in conto capitale di cui all'art. 3, comma 1, lettera  a),
conformemente alle regole  generali  adottate  per  l'erogazione  dei
contributi  del  PNRR  e  secondo  le  modalita'  disciplinate  dalla
Convenzione di cui al comma 10; 
    h)  le  modalita'  con   le   quali   sono   individuati,   anche
forfettariamente,  i  consumi  energetici   imputabili   ai   servizi
ausiliari degli  impianti  di  produzione  di  biometano  nonche'  le
modalita' con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati
per processi produttivi; 
    i) le modalita' attraverso le quali sono utilizzate  le  garanzie
di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e  all'art.
4, comma 1, lettera c); 
    l) le conseguenze derivanti  dall'accertamento  delle  violazioni
riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di
cui all'art. 10, definite  secondo  criteri  di  proporzionalita'  in
ragione dell'entita' delle violazioni medesime. 
  3. Il GSE aggiorna e pubblica, con  cadenza  mensile,  sul  proprio
sito internet: 
    a) un contatore con i dati, separati per settore di  destinazione
d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi
a carico delle tariffe del gas, alla cui determinazione concorrono  i
dati della producibilita' o dell'effettiva  produzione  annua,  degli
impianti qualificati in esercizio, con  il  dettaglio  del  biometano
oggetto di ritiro da parte del GSE; 
    b) il numero e il valore delle garanzie di origine  emesse  e  di
quelle annullate per il biometano incentivato, distinte  in  garanzie
di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore  dei
trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi; 
    c) il dettaglio degli incentivi in conto  capitale  impegnati  ed
erogati  fino  al  raggiungimento  dei  contingenti  annui  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
  4. Il GSE pubblica con cadenza annuale  un  bollettino  informativo
con l'elenco degli impianti di produzione di biometano  ammessi  agli
incentivi di cui al presente decreto, l'indicazione  della  tipologia
delle materie impiegate per la produzione di biometano,  l'ubicazione
e la  capacita'  produttiva  degli  impianti  e  della  quantita'  di
biometano  impiegata  per  ciascuna  delle  finalita'  del   presente
decreto. 
  5. Il GSE analizza altresi' i dati  dei  costi  di  produzione  del
biometano tenendo conto dei dati  raccolti  dagli  impianti  gia'  in
esercizio, nonche' delle eventuali variazioni dei costi delle materie
prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale  ed  europeo,
anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I
predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero. 
  6. A seguito delle analisi di cui al comma 5, qualora  risulti  che
il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o  in
parte, non piu' necessario o non piu'  sufficiente  a  garantire  una
concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto  ai  sensi
degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021, sono aggiornati i valori degli incentivi
di cui agli allegati 1 e 2 ovvero adeguati i contingenti di capacita'
produttiva resi disponibili. Le  eventuali  modifiche  ai  sensi  del
primo periodo si applicano  alle  procedure  bandite  successivamente
all'entrata in vigore del decreto stesso di modifica. 
  7.  Il  GSE  provvede  a  sviluppare,  aggiornandolo  e  rendendolo
pubblico  con  cadenza  annuale,   un   rapporto   sui   sistemi   di
incentivazione del biometano adottati nei principali  Paesi  europei,
che raffronti, tra l'altro, i costi  di  generazione  nei  principali
Paesi europei e in Italia. 
  8. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della  tariffa
incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per
usi nel settore trasporti, al netto  delle  entrate  derivanti  dalla
vendita del biometano e dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  delle
garanzie di origine, sono  posti  a  carico  dei  soggetti  obbligati
all'immissione  in  consumo  di  biocarburanti  di  cui  al   decreto
ministeriale 10 ottobre 2014, in proporzione  alle  rispettive  quote
d'obbligo, secondo modalita' stabilite  nell'ambito  delle  procedure
applicative di cui al comma 2. Eventuali disequilibri transitori  tra
le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione  delle  tariffe
incentivanti previste dal presente decreto e dal decreto ministeriale
2 marzo 2018 e le  somme  dovute,  al  medesimo  GSE,  da  parte  dei
soggetti di cui al primo periodo, sono posti  a  carico  del  gettito
delle  componenti  tariffarie  del  gas  naturale  secondo  modalita'
definite dall'ARERA. 
  9. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della  tariffa
incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per
altri usi  di  cui  al  presente  decreto,  al  netto  delle  entrate
derivanti dalla vendita del biometano e dei  ricavi  derivanti  dalla
vendita delle garanzie di origine, sono posti a  carico  del  gettito
della  componente  tariffaria  «RE/REt»  del  gas  naturale   secondo
modalita' definite dall'ARERA. 
  10. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la direzione generale competente del Ministero e il
GSE disciplinano, mediante la  stipula  di  apposita  convenzione,  i
rispettivi compiti. Le modalita' di copertura degli  oneri  sostenuti
dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e
di controllo, inerenti i  meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al
presente decreto sono  stabilite  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del
2021 e  dell'art.  25  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.