Art. 13 Partecipazione alle procedure competitive per impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali l'Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Sono ammessi a beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita'; c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale. 3. Per gli impianti di cui al comma 1, i contingenti di capacita' produttiva annualmente resi disponibili nelle procedure competitive (QUE), espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: QTOT anno : e' il contingente di capacita' produttiva di cui alla tabella 1 dell'art. 5, comma 1; G impSMn: e' la quantita' di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n; %FERBiom SMn: e' la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile; G tot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale in Italia. 4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e, in caso di esito positivo, provvede alla pubblicazione dei contingenti disponibili per gli impianti di cui al comma 1.