Art. 13 
 
Partecipazione alle procedure competitive per impianti di  produzione
  di biometano ubicati in altri Stati membri 
 
  1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,
con i quali l'Unione  europea  ha  stipulato  un  accordo  di  libero
scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in
Italia possono beneficiare del regime incentivante di cui al presente
decreto, alle condizioni e secondo le modalita' di  cui  al  presente
articolo. 
  2. Sono ammessi a beneficiare del regime  incentivante  di  cui  al
presente decreto gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: 
    a) esista un accordo con lo Stato membro o  con  lo  Stato  terzo
confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai  sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
    b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita'; 
    c)  gli  impianti  posseggano  tutti  i  requisiti  soggettivi  e
oggettivi richiesti dal presente decreto per gli impianti ubicati sul
territorio nazionale. 
  3. Per gli impianti di cui al comma 1, i contingenti  di  capacita'
produttiva annualmente resi disponibili nelle  procedure  competitive
(QUE),  espressi  in  standard  metri  cubi/ora  di  biometano,  sono
individuati sulla base della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
  QTOT anno : e' il contingente di capacita' produttiva di  cui  alla
tabella 1 dell'art. 5, comma 1; 
  G impSMn: e'  la  quantita'  di  gas  naturale  totale  prodotta  e
importata in Italia dallo Stato Membro n; 
  %FERBiom SMn: e' la percentuale di biometano da  fonti  rinnovabili
rispetto al consumo di gas naturale dello Stato membro n  certificata
da Eurostat per l'ultimo anno disponibile; 
  G tot consumata ITA: rappresenta  il  totale  dei  consumi  di  gas
naturale in Italia. 
  4. Entro  il  1°  dicembre  di  ogni  anno,  a  valere  per  l'anno
successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2, lettere a) e b) e c) e, in caso di esito positivo,  provvede
alla pubblicazione dei contingenti disponibili per  gli  impianti  di
cui al comma 1.