Art. 14 
 
                        Piano di valutazione 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministero  individua,  nel   rispetto   della
normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti  pubblici,
un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare  la  valutazione
della misura secondo i criteri  previsti  dal  Piano  di  valutazione
approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 5831  final
dell'8 agosto 2022. In particolare, il soggetto valutatore: 
    a) e' indipendente dal Ministero e  dal  GSE  e  non  risulta  in
conflitto di  interesse  rispetto  ai  potenziali  beneficiari  della
misura; 
    b)   e'   dotato    di    rilevante    esperienza    nell'analisi
economico/quantitativa anche con riferimento al settore  dell'energia
e dell'ambiente; 
    c) e' tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio,
redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro  il  31
dicembre 2024 e una relazione  di  valutazione  finale  entro  il  30
settembre 2025. Entro i medesimi termini, i predetti  documenti  sono
tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici  sul  proprio
sito internet. 
  2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per  le  valutazioni  previste
nel Piano di valutazione nell'ambito delle attivita' di  monitoraggio
di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende
pubblici, anche ai fini delle attivita'  di  valutazione  di  cui  al
comma 1. 
  3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 1 sono valutati da ARERA  ed  eventualmente  posti  a
carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale.