Art. 14 Piano di valutazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 5831 final dell'8 agosto 2022. In particolare, il soggetto valutatore: a) e' indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura; b) e' dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente; c) e' tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione finale entro il 30 settembre 2025. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet. 2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attivita' di valutazione di cui al comma 1. 3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale.