Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, con particolare riferimento alle condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale di cui all'art. 2, oltre che le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, come di seguito integrate: a) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente o «ARERA»; b) «impresa agricola»: attivita' svolta dall'imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa, societa' agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, se persona giuridica, e consorzi costituiti tra due o piu' imprenditori agricoli e/o societa' agricole; c) «biometano»: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale; d) «Piattaforma P-GO»: la piattaforma di mercato (M-GO) e di registrazione (PB-GO) delle garanzie di origine organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. ai sensi della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 104/11; e) «produzione netta di biometano»: produzione di biometano immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove tali consumi siano realizzati attraverso prelievi dalla rete del gas ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi, secondo modalita' stabilite nelle regole applicative di cui all'art. 12; f) «capacita' produttiva di un impianto di biometano»: produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo e' la quantita' di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar); g) «impianto agricolo»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attivita' agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto; h) «impianto di nuova realizzazione»: impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l'immissione del biometano nella rete del gas naturale; i) «riconversione»: e' l'intervento su un impianto agricolo esistente di produzione e utilizzazione di biogas che viene convertito alla produzione di biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacita' produttiva; l) «prezzo medio mensile del gas naturale»: prezzo medio del gas naturale, ponderato con le quantita', registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. nel mese di ritiro, e pubblicato dal gestore medesimo sul proprio sito internet; m) «producibilita' massima annua dell'impianto di biometano»: e' il prodotto della capacita' produttiva dell'impianto per il massimo numero di ore teorico di funzionamento annue; n) «PSV»: e' il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam rete gas (SRG), organizzato e gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti; o) «rete con obbligo di connessione di terzi»: rete di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi; p) «rete del gas naturale»: le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato; q) «soggetto richiedente»: il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. Con riferimento agli impianti di cui all'art. 3, comma 1, il soggetto che e' anche titolare del titolo abilitativo alla costruzione o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio degli impianti; r) «tariffa di riferimento»: tariffa di riferimento posta a base d'asta con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5; s) «tariffa omnicomprensiva»: tariffa pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art. 5, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonche' del valore delle garanzie di origine; t) «Garanzia d'origine biometano» o «GO biometano»: e' la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi; u) GME: il Gestore dei mercati energetici S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; v) «tariffa premio»: tariffa pari alla differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art. 5, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il Gestore dei servizi energetici S.p.a. conguaglia o provvede a richiedere al produttore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi; z) «prezzo medio mensile delle GO»: valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d'origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all'utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale; aa) «usi nel settore dei trasporti»: biometano utilizzato come carburante nel settore dei trasporti; bb) «altri usi»: biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e nell'agricoltura, con esclusione del settore di generazione termoelettrica; cc) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici S.p.a., deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attivita' gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto, nonche' alla validazione delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR; dd) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica, quale amministrazione centrale titolare della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare» del PNRR; ee) «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche' da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021; ff) «data di entrata in esercizio di un impianto»: data in cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto; gg) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); hh) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale.