Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' quelle di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, con
particolare riferimento alle condizioni per la connessione alle  reti
di trasporto e distribuzione del gas  naturale  di  cui  all'art.  2,
oltre che le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 2
marzo 2018, come di seguito integrate: 
    a) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione  per  energia  reti  e
ambiente o «ARERA»; 
    b)  «impresa  agricola»:   attivita'   svolta   dall'imprenditore
agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice  civile,  in  forma
individuale  o  in  forma  societaria  anche  cooperativa,   societa'
agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
se  persona  giuridica,  e  consorzi  costituiti  tra  due   o   piu'
imprenditori agricoli e/o societa' agricole; 
    c) «biometano»: combustibile  ottenuto  dalla  purificazione  del
biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione  nella  rete  del
gas naturale; 
    d) «Piattaforma P-GO»: la piattaforma  di  mercato  (M-GO)  e  di
registrazione (PB-GO) delle garanzie di origine organizzata e gestita
dal  Gestore  dei  mercati   energetici   S.p.a.   ai   sensi   della
deliberazione dell'ARERA ARG/elt 104/11; 
    e) «produzione  netta  di  biometano»:  produzione  di  biometano
immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei  consumi
energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove  tali
consumi siano realizzati  attraverso  prelievi  dalla  rete  del  gas
ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi
utilizzati per processi produttivi, secondo modalita' stabilite nelle
regole applicative di cui all'art. 12; 
    f) «capacita' produttiva di un impianto di biometano»: produzione
oraria nominale di biometano, espressa in  standard  metri  cubi/ora,
come  risultante  dalla  targa  del  dispositivo  di  depurazione   e
raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo e'  la  quantita'  di
gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard  di  temperatura
(15°C) e pressione (1.013,25 millibar); 
    g) «impianto agricolo»: impianto di produzione e utilizzazione di
biogas facente parte del ciclo produttivo di  un'azienda  agricola  o
che utilizza materie provenienti da attivita' agricola, forestale, di
allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto; 
    h)  «impianto  di  nuova  realizzazione»:   impianto   realizzato
utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte  le
opere  e  le   apparecchiature   necessarie   alla   produzione,   il
convogliamento,  la  depurazione,  la  raffinazione  del   biogas   e
l'immissione del biometano nella rete del gas naturale; 
    i) «riconversione»:  e'  l'intervento  su  un  impianto  agricolo
esistente  di  produzione  e  utilizzazione  di  biogas   che   viene
convertito alla produzione di  biometano  e,  pertanto,  destina,  in
tutto o in parte, la produzione di  biogas  a  quella  di  biometano,
anche con aumento della capacita' produttiva; 
    l) «prezzo medio mensile del gas naturale»: prezzo medio del  gas
naturale, ponderato con le  quantita',  registrato  sul  mercato  del
giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in  negoziazione  continua  e
sul  mercato  infragiornaliero   del   gas   naturale   (MI-GAS)   in
negoziazione continua gestiti  dal  Gestore  dei  mercati  energetici
S.p.a. nel mese di ritiro, e  pubblicato  dal  gestore  medesimo  sul
proprio sito internet; 
    m) «producibilita' massima annua dell'impianto di biometano»:  e'
il prodotto della capacita' produttiva dell'impianto per  il  massimo
numero di ore teorico di funzionamento annue; 
    n) «PSV»: e' il sistema per scambi/cessioni di gas  al  Punto  di
scambio  virtuale  -  modulo   PSV,   di   cui   alla   deliberazione
dell'Autorita' n. 75/03, che approvava il Codice di Rete  predisposto
da Snam rete gas (SRG), organizzato e gestito da Snam rete  gas,  che
consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo  i
punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti; 
    o) «rete con obbligo di connessione di terzi»: rete di  trasporto
e distribuzione del gas naturale i cui  gestori  hanno  l'obbligo  di
connessione di terzi; 
    p) «rete del gas naturale»: le reti e i sistemi  di  trasporto  e
distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le  reti  con
obbligo di connessione di  terzi,  gli  impianti  che  permettono  la
liquefazione fisica o virtuale situati anche in  luoghi  diversi  dai
siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano  tramite
la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas  naturale  sia
allo stato gassoso che liquido, e  i  distributori  di  gas  naturale
liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato; 
    q) «soggetto richiedente»: il soggetto che ha sostenuto le  spese
per l'esecuzione degli interventi  e  che  ha  diritto  a  richiedere
l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. Con  riferimento
agli impianti di cui all'art. 3, comma 1, il soggetto  che  e'  anche
titolare del titolo abilitativo alla costruzione o alla realizzazione
dell'intervento di riconversione, e all'esercizio degli impianti; 
    r) «tariffa di riferimento»: tariffa di riferimento posta a  base
d'asta con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5; 
    s)  «tariffa  omnicomprensiva»:  tariffa  pari  alla  tariffa  di
riferimento,  decurtata  della  percentuale  di  ribasso  offerta   e
accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art.  5,
comprensiva del valore economico  derivante  dalla  vendita  del  gas
naturale nonche' del valore delle garanzie di origine; 
    t)  «Garanzia  d'origine  biometano»  o  «GO  biometano»:  e'  la
garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all'art.  46
del decreto legislativo n. 199 del  2021,  distinta  in  garanzia  di
origine sulla produzione di  biometano  utilizzato  nel  settore  dei
trasporti  e  garanzia  di  origine  sulla  produzione  di  biometano
utilizzato in altri usi; 
    u) GME: il Gestore dei mercati energetici S.p.a. di cui  all'art.
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
    v) «tariffa premio»: tariffa pari alla differenza tra la  tariffa
di riferimento, decurtata della  percentuale  di  ribasso  offerta  e
accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art.  5,
il prezzo medio mensile del gas naturale e il  prezzo  medio  mensile
delle GO. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
Gestore  dei  servizi  energetici  S.p.a.  conguaglia  o  provvede  a
richiedere al produttore la  restituzione  o  la  corresponsione  dei
relativi importi; 
    z) «prezzo medio mensile  delle  GO»:  valore  del  prezzo  medio
mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio  delle
garanzie d'origine (M-GO) in relazione alle garanzie di  origine  del
biometano utilizzato nel  settore  dei  trasporti  ovvero  di  quelle
riferite all'utilizzo in altri usi, come pubblicati  mensilmente  dal
GME sul proprio sito istituzionale; 
    aa) «usi nel settore dei trasporti»:  biometano  utilizzato  come
carburante nel settore dei trasporti; 
    bb) «altri usi»: biometano utilizzato  nei  settori  industriale,
residenziale,  terziario  e  nell'agricoltura,  con  esclusione   del
settore di generazione termoelettrica; 
    cc) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  deputato
allo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  e   alle   attivita'
gestionali funzionali all'assegnazione degli  incentivi  oggetto  del
presente  decreto,  nonche'  alla  validazione  delle  attivita'   di
monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero
della transizione ecologica quale Amministrazione  centrale  titolare
dell'investimento PNRR; 
    dd) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica,  quale
amministrazione centrale titolare della  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano  secondo  criteri  per  la
promozione dell'economia circolare» del PNRR; 
    ee)  «Impianto  alimentato  da  rifiuti  organici»:  impianto  di
produzione  e  utilizzazione  di  biogas  prodotto  a  partire  dalla
frazione organica  dei  rifiuti  solidi  urbani  (FORSU)  nonche'  da
rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b),
c), d) e f) dell'allegato VIII, Parte A, del decreto  legislativo  n.
199 del 2021; 
    ff) «data di entrata in esercizio di un impianto»: data  in  cui,
al termine della realizzazione delle opere  funzionali  all'esercizio
dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto; 
    gg) «data di entrata in esercizio commerciale  di  un  impianto»:
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere  dalla  quale  ha
inizio il periodo  di  incentivazione  mediante  la  tariffa  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b); 
    hh) «periodo di avviamento e collaudo di  un  impianto»:  periodo
intercorrente tra la data di  entrata  in  esercizio  e  la  data  di
entrata in esercizio commerciale.