Art. 3 
 
               Modalita' per l'accesso agli incentivi 
 
  1. Agli impianti di produzione di biometano di cui all'art.  1  che
rispettano  i  requisiti   stabiliti   dal   presente   decreto,   e'
riconosciuto un incentivo composto da: 
    a) un  contributo  in  conto  capitale  sulle  spese  ammissibili
dell'investimento  sostenuto,  nei  limiti  del  costo   massimo   di
investimento  ammissibile  e  secondo  le  percentuali  indicate   in
allegato 1; 
    b) una tariffa incentivante applicata alla  produzione  netta  di
biometano per una durata di quindici anni ed erogata  dalla  data  di
entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalita' di
cui all'art. 7 e all'allegato 2. 
  2. L'accesso agli incentivi di cui al comma  1  avviene  a  seguito
dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche  in  cui  sono
messi  a  disposizione,  periodicamente,  contingenti  di   capacita'
produttiva.