Art. 3 Modalita' per l'accesso agli incentivi 1. Agli impianti di produzione di biometano di cui all'art. 1 che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, e' riconosciuto un incentivo composto da: a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1; b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalita' di cui all'art. 7 e all'allegato 2. 2. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacita' produttiva.