Art. 4 Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente; c) conformita' del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonche' ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilita': 1) l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa; 2) l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa; d) nel caso di riconversioni, l'intervento e' realizzato su impianti agricoli esistenti; e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualita' dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformita' ai contenuti dei rispettivi «Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualita' dell'aria»; f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attivita' industriale, rientrante tra le categorie di cui all'allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacita', laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformita' alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attivita' industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto; g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo; h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non e' richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio. 2. La sussistenza dei requisiti di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) e' verificata applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'art. 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa» e successive modifiche e integrazioni. 3. Il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), numero 1) consente l'accesso alle procedure di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di producibilita' assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri cubi l'anno, calcolata tenendo conto della producibilita' prevista ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018, nonche' ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, il GSE pubblica e aggiorna mensilmente il valore di producibilita' assegnata ai trasporti e, previa comunicazione al Ministero, pubblica sul proprio sito internet l'avviso circa l'avvenuto raggiungimento del limite di cui al comma 3. 5. Sono ammessi a partecipare alle procedure svolte successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 i soli soggetti titolari degli impianti che rispettano il requisito di cui al comma 1, lettera c), numero 2).