Art. 4 
 
               Requisiti per l'accesso agli incentivi 
                       e criteri di esclusione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 2, 3, 4  e  5,
accedono alle procedure competitive di cui al  presente  decreto  gli
impianti che rispettano i seguenti requisiti: 
    a)  possesso  del   titolo   abilitativo   alla   costruzione   e
all'esercizio dell'impianto; 
    b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di
distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo
di  allacciamento  rilasciato  dal  gestore  di  rete  competente   e
accettato dal soggetto richiedente; 
    c) conformita' del biometano oggetto della produzione ai  criteri
stabiliti dalla direttiva  2018/2001/UE  ai  fini  del  rispetto  del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»,  ai  pertinenti
requisiti  di  cui  all'allegato  VI,   nota   8,   del   regolamento
2021/241/UE, nonche' ad almeno uno dei seguenti requisiti in  materia
di sostenibilita': 
      1)  l'impianto  produce  biometano  destinato  al  settore  dei
trasporti a partire da materie prime utilizzabili per  la  produzione
di  biocarburanti  avanzati  di  cui  all'allegato  VIII  al  decreto
legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione  di  almeno  il
65% delle emissioni di gas  a  effetto  serra  mediante  l'uso  della
biomassa; 
      2) l'impianto  produce  biometano  destinato  ad  altri  usi  e
consegue una riduzione di almeno  l'80%  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra mediante l'uso della biomassa; 
    d) nel caso  di  riconversioni,  l'intervento  e'  realizzato  su
impianti agricoli esistenti; 
    e) nel caso di impianti situati in zone interessate da  procedure
d'infrazione comunitaria ai fini  del  miglioramento  della  qualita'
dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni
di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione  ivi
previsti, in conformita' ai contenuti dei rispettivi  «Piani  per  il
contrasto ai superamenti dei limiti della qualita' dell'aria»; 
    f) nel  caso  di  soggetti  richiedenti  che  svolgano  attivita'
industriale, rientrante tra le categorie di cui all'allegato  1  alla
direttiva 2010/75/UE, in funzione  anche  dei  valori  di  capacita',
laddove la produzione  di  biometano  avvenga  su  scala  industriale
mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o
gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici  organici  e,
in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a),  deve  essere
assicurata   la   conformita'   alla   direttiva   2010/75/UE,   come
riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla  Parte  II  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attivita'  industriali,
dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto; 
    g) nel caso di impianti agricoli situati in zone  vulnerabili  ai
nitrati con carico di azoto di origine  zootecnica  superiore  a  120
kg/ha come definite dai Piani di  azione  regionali  in  ottemperanza
alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno  il  40%  in
peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo; 
    h) i progetti  devono  prevedere  le  vasche  di  stoccaggio  del
digestato degli impianti, di volume pari alla  produzione  di  almeno
trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate  di
sistemi di captazione e  recupero  del  gas  da  reimpiegare  per  la
produzione  di  energia  elettrica,  termica  o  di  biometano.  Tale
requisito non e' richiesto nel caso in cui  il  digestato  non  venga
stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio. 
  2. La sussistenza dei requisiti di sostenibilita'  e  di  riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera c),
numeri 1) e 2) e' verificata applicando la metodologia  di  riduzione
dei gas a  effetto  serra  e  al  relativo  combustibile  fossile  di
riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al  decreto
legislativo n. 199  del  2021.  A  tal  fine,  nei  limiti  stabiliti
dall'art.  42,  comma  16,  del  medesimo  decreto  legislativo,   si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14  novembre
2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante «Linee guida per
la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del
biometano ai fini della tracciabilita' e del  bilancio  di  massa»  e
successive modifiche e integrazioni. 
  3. Il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c),  numero
1) consente l'accesso alle procedure di cui al presente decreto  fino
al  raggiungimento  di  un  quantitativo  massimo  di  producibilita'
assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri  cubi
l'anno, calcolata tenendo  conto  della  producibilita'  prevista  ai
sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018,  nonche'  ai  sensi  del
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  5  agosto  2022,
recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4  -  Sviluppo  del  biometano
secondo  criteri  per   la   promozione   dell'economia   circolare -
produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto  2  marzo
2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, il GSE pubblica  e  aggiorna
mensilmente il valore di producibilita'  assegnata  ai  trasporti  e,
previa comunicazione al Ministero, pubblica sul proprio sito internet
l'avviso circa l'avvenuto raggiungimento del limite di cui  al  comma
3. 
  5. Sono ammessi a partecipare alle procedure svolte successivamente
alla pubblicazione dell'avviso di cui al  comma  4  i  soli  soggetti
titolari degli impianti che rispettano il requisito di cui  al  comma
1, lettera c), numero 2).