Art. 7 Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti 1. Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'art. 5, entrano in esercizio al piu' tardi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'art. 5, entrano in esercizio al piu' tardi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. I medesimi termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorita' competenti. 2. I soggetti titolari degli impianti di cui al comma 1 comunicano al GSE la data di entrata in esercizio entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione. 3. Gli impianti di capacita' produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l'erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In tali casi, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali e conformemente ai decreti attuativi di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In alternativa, il produttore puo' scegliere l'erogazione di una tariffa premio con le modalita' di cui al comma 4. 4. Per gli impianti di capacita' produttiva superiore a 250 Smc/h, nonche' per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante e' erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) e in tale caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore. 5. Il GSE, previa sottoscrizione del contratto con il soggetto richiedente, riconosce mensilmente gli incentivi spettanti sulla base dei dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale, come effettivamente rilevati e trasmessi al GSE da parte dei gestori di rete cui l'impianto risulta essere connesso ovvero direttamente dal soggetto richiedente negli altri casi, secondo modalita' stabilite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 12, che prevedono, in ogni caso, la possibilita' di accesso ai misuratori in telelettura da parte del GSE. 6. Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto titolare ha la facolta' di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto medesimo secondo tempistiche e modalita' definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 12, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale. 7. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 6, provvede a erogare gli incentivi spettanti per un periodo di 15 anni a partire da tale data, calcolati al netto di fermi impianto imputabili a cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorita' competenti.