Art. 7 
 
            Realizzazione degli interventi ed erogazione 
                     delle tariffe incentivanti 
 
  1. Gli impianti agricoli di produzione di  biometano  collocati  in
posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le  procedure  di
cui all'art. 5, entrano in esercizio al  piu'  tardi  entro  diciotto
mesi dalla data di  pubblicazione  della  graduatoria  medesima.  Gli
impianti di produzione di biometano alimentati  da  rifiuti  organici
collocati in posizione utile nella relativa graduatoria,  secondo  le
procedure di cui all'art. 5, entrano in esercizio al piu' tardi entro
ventiquattro mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria
medesima. Il mancato rispetto dei  termini  di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo comporta l'applicazione  di  una  decurtazione  della
tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  b),  dello
0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo  di  nove  mesi  di
ritardo. I medesimi termini sono da considerarsi al netto  dei  tempi
di fermo nella realizzazione dell'impianto e  delle  opere  connesse,
derivanti da cause di forza maggiore o  eventi  calamitosi  accertati
dalle autorita' competenti. 
  2. I soggetti titolari degli impianti di cui al comma 1  comunicano
al GSE la  data  di  entrata  in  esercizio  entro  i  trenta  giorni
successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata  comunicazione
entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita, per  il
riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), del periodo di incentivazione intercorrente tra  la  data
di entrata in esercizio dell'impianto e  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di comunicazione. 
  3. Gli impianti di capacita' produttiva  pari  o  inferiore  a  250
Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo  di  connessione
di terzi, possono richiedere l'erogazione della tariffa spettante  in
forma di tariffa  omnicomprensiva.  In  tali  casi,  le  garanzie  di
origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al
GSE e vengono considerate nella disponibilita'  di  quest'ultimo  che
provvede  ad   assegnarle   mediante   procedure   concorrenziali   e
conformemente ai decreti attuativi di cui  all'art.  46  del  decreto
legislativo n. 199 del  2021.  In  alternativa,  il  produttore  puo'
scegliere l'erogazione di una tariffa premio con le modalita' di  cui
al comma 4. 
  4. Per gli impianti di capacita' produttiva superiore a 250  Smc/h,
nonche' per tutti gli impianti di produzione che immettono  biometano
nelle reti del  gas  naturale  diverse  dalle  reti  con  obbligo  di
connessione di terzi, la tariffa spettante e'  erogata  in  forma  di
tariffa premio calcolata secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera v) e in tale caso le  garanzie  di  origine  vengono
assegnate al produttore. 
  5. Il GSE, previa sottoscrizione  del  contratto  con  il  soggetto
richiedente, riconosce mensilmente gli incentivi spettanti sulla base
dei dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale,
come effettivamente rilevati e trasmessi al GSE da parte dei  gestori
di rete cui l'impianto risulta essere  connesso  ovvero  direttamente
dal  soggetto  richiedente  negli  altri  casi,   secondo   modalita'
stabilite nell'ambito delle regole applicative di  cui  all'art.  12,
che prevedono, in ogni caso, la possibilita' di accesso ai misuratori
in telelettura da parte del GSE. 
  6.  Successivamente  all'entrata  in  esercizio  dell'impianto,  il
soggetto titolare ha la facolta' di svolgere una fase di avviamento e
collaudo  dell'impianto  medesimo  secondo  tempistiche  e  modalita'
definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 12,  al
termine della quale comunica al GSE la data di entrata  in  esercizio
commerciale. 
  7. Il GSE, entro l'ultimo giorno del  terzo  mese  successivo  alla
comunicazione di cui al comma 6, provvede  a  erogare  gli  incentivi
spettanti per un periodo di 15 anni a partire da tale data, calcolati
al netto di fermi impianto imputabili a cause  di  forza  maggiore  o
eventi calamitosi accertati dalle autorita' competenti.