Art. 8 Erogazione del contributo in conto capitale 1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all'art. 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonche' la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'art. 12. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell'allegato 1, determinando il contributo da erogare. 2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale: a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2 , la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano; b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive; c) i costi di connessione alla rete del gas naturale; d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto; e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilita', acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile; f) i costi per la fase di compostaggio del digestato. 3. Ciascuna spesa ammissibile deve essere comprovata con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro il 30 giugno 2026. 4. La mancata realizzazione delle opere ammesse al finanziamento e la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2026, comporta inderogabilmente la decadenza dall'erogazione del contributo in conto capitale. 5. Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi del presente articolo al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del PNRR e secondo le modalita' definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 12, comma 10, primo periodo. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA. Il relativo importo deve in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.