Art. 8 
 
             Erogazione del contributo in conto capitale 
 
  1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di  cui  all'art.  7,
comma 2 sono allegati i titoli  di  spesa  sostenuta  quietanzati  in
relazione   alla   realizzazione    dell'intervento,    nonche'    la
documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'art. 12. Il GSE
esamina la documentazione trasmessa ai fini della  valutazione  delle
spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle  stesse  ai  costi
massimi  ammissibili  riportati  nell'allegato  1,  determinando   il
contributo da erogare. 
  2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione  del
contributo in conto capitale: 
    a) i costi  di  realizzazione  ed  efficientamento  dell'impianto
quali le infrastrutture e i  macchinari  necessari  per  la  gestione
della biomassa e  del  processo  di  digestione  anaerobica,  per  lo
stoccaggio  del  digestato,   la   realizzazione   dell'impianto   di
purificazione  del  biogas,   la   trasformazione,   compressione   e
conservazione del biometano e della  CO2  ,  la  realizzazione  degli
impianti e delle  apparecchiature  per  l'autoconsumo  aziendale  del
biometano; 
    b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione  del  biometano,
dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive; 
    c) i costi di connessione alla rete del gas naturale; 
    d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici
funzionali alla gestione dell'impianto; 
    e)  le  spese  di  progettazione,  direzione  lavori,   collaudo,
consulenze, studi di fattibilita', acquisto di  brevetti  e  licenze,
connessi alla realizzazione  dei  sopraindicati  investimenti,  nella
misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile; 
    f) i costi per la fase di compostaggio del digestato. 
  3. Ciascuna spesa ammissibile deve essere comprovata con  pagamenti
effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il
CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro il 30
giugno 2026. 
  4. La mancata realizzazione delle opere ammesse al finanziamento  e
la mancata entrata in esercizio  dell'impianto  entro  il  30  giugno
2026, comporta  inderogabilmente  la  decadenza  dall'erogazione  del
contributo in conto capitale. 
  5. Il GSE comunica gli esiti  dell'istruttoria  tecnica  svolta  ai
sensi del presente articolo al Ministero  e  provvede  all'erogazione
dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole  generali
adottate per l'erogazione  dei  contributi  del  PNRR  e  secondo  le
modalita' definite nell'ambito della convenzione di cui all'art.  12,
comma 10, primo periodo. 
  6.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e'  ammissibile   alle
agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile  ai  sensi  della
legislazione sull'IVA. Il relativo importo deve in ogni  caso  essere
puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.