Art. 9 Modalita' di gestione del biometano immesso nella rete del gas naturale 1. Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato. 2. La cessione di cui al comma 1 e' effettuata mediante l'individuazione di una o piu' societa' di vendita di gas naturale qualificate e selezionate attraverso procedure competitive, che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale. In caso di mancata o parziale partecipazione alle procedure di cui al primo periodo, il GSE puo' provvedere direttamente alla vendita del biometano secondo le modalita' definite nell'ambito delle regole applicative ai cui all'art. 12. 3. Le garanzie di origine certificano la destinazione d'uso del biometano nei consumi finali, ai fini del rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 4. Il GSE, sulla base dei quantitativi di garanzie di origine destinate al settore dei trasporti, attribuisce un numero di certificati di immissione in consumo equivalenti ai soggetti obbligati di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 per il soddisfacimento delle rispettive quote d'obbligo, secondo le modalita' stabilite nell'ambite delle regole applicative di cui all'art. 12.