Art. 9 
 
                 Modalita' di gestione del biometano 
                 immesso nella rete del gas naturale 
 
  1. Con riferimento agli  impianti  che  beneficiano  della  tariffa
omnicomprensiva, il GSE garantisce il ritiro  del  biometano  immesso
nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei
rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato. 
  2.  La  cessione  di  cui  al  comma  1  e'   effettuata   mediante
l'individuazione di una o piu' societa' di vendita  di  gas  naturale
qualificate  e  selezionate  attraverso  procedure  competitive,  che
dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete
del gas naturale. In caso di mancata o parziale  partecipazione  alle
procedure  di  cui  al  primo  periodo,  il   GSE   puo'   provvedere
direttamente alla vendita del biometano secondo le modalita' definite
nell'ambito delle regole applicative ai cui all'art. 12. 
  3. Le garanzie di origine certificano  la  destinazione  d'uso  del
biometano nei consumi finali, ai fini del rispetto dei  requisiti  di
destinazione d'uso di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 
  4. Il GSE, sulla base  dei  quantitativi  di  garanzie  di  origine
destinate  al  settore  dei  trasporti,  attribuisce  un  numero   di
certificati  di  immissione  in  consumo  equivalenti   ai   soggetti
obbligati di cui al decreto  ministeriale  10  ottobre  2014  per  il
soddisfacimento  delle  rispettive  quote   d'obbligo,   secondo   le
modalita' stabilite  nell'ambite  delle  regole  applicative  di  cui
all'art. 12.