Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) che entrano in vigore a partire dall'annualita' 2023, si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso e, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati, alle istanze gia' presentate per le quali non sia stata ancora adottata dal soggetto gestore la delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1067