IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) ABER n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) GBER n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Vista la comunicazione della Commissione europea (20221C 131 1/01) recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visti in particolare l'art. 19 e l'art. 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 recante «regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto l'art. l, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che rifinanzia il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» (Tabella 13 MIPAAF) per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; Visti gli articoli 68 comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 che ha rideterminato la dotazione del suddetto fondo in 295 milioni per l'anno 2021; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022; Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114, che ha rifinanziato il suddetto Fondo di 20 milioni per l'anno 2022; Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 1/01) evidenzia che la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, che gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia; Considerato che il settore del riso necessita di misure che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilita' internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID 19 che ha gia' duramente colpito il settore agricolo concedendo un ristoro per i maggiori costi sostenuti per la campagna 2022; Considerato in particolare che la coltivazione del riso dipende da un costante approvvigionamento idrico e che nell'annata in corso si e' registrato un andamento climatico particolarmente siccitoso che ha fortemente ridotto nelle zone vocate le disponibilita' di acqua necessaria alla coltivazione recando un ulteriore aggravio dei costi e una riduzione della capacita' produttiva; Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, la ripresa delle attivita' produttive del settore agricolo dopo il picco pandemico ha determinato un forte aumento delle richieste di materie prime energetiche, innescando una significativa spinta al rialzo dei prezzi che ha raggiunto livelli record in questa prima frazione del 2022 anche come conseguenza della crisi Russia-Ucraina. In particolare, nel periodo gennaio-maggio 2022, ISMEA ha registrato un aumento del prezzo del petrolio di + 64%, del gas naturale di + 349% e dei fertilizzanti di +154% (rispetto al periodo gennaio-maggio 2021); Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina e' registrato anche dal report del CREA «Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane - marzo 2022» che attesta un aumento del costo medio nazionale per il settore dei seminativi e cerealicoli tra il 65% e il 70% con particolare incidenza nelle regioni maggiormente vocate alla coltivazione del riso; Considerato lo «Studio su aumento dei costi per la coltivazione del riso per il 2022» dell'Ente nazionale risi (Ente risi) rif. prot. MIPAAF del 6 settembre 2022, n. 0396276 che attesta un deciso aumento dei costi per i fertilizzanti specifici per il riso e per i carburanti rispetto alla campagna 2021 pari ad una forbice tra il 58% (dati CCIAA) e il 75% (dati puntuali) per il gasolio agricolo e pari al 96% per i fertilizzanti (dati CCIAA); Ritenuto di assicurare la copertura dell'intervento a sostegno dei produttori di riso attraverso le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni; Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 24 marzo 2022, n. 2022/C1311/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; d) «Domanda unica»: documento previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. La Domanda unica puo' essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata; e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che ha coltivato riso nella campagna 2021 e nella campagna 2022 e che ha subito l'aumento dei costi di produzione. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo della Commissione europea, tra cui ma non solo: i) persone, entita' o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; ii) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficolta' ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 1/01) della Commissione europea e successive modifiche e integrazioni; f) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.