Art. 4 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso nei  limiti
fissati dal Quadro temporaneo sezione 2.1 e nel rispetto del  decreto
interdipartimentale   n.   229251   del   20   maggio   2022    (come
successivamente modificato ed integrato). 
  2. Nei limiti di spesa di cui all'art. 3 del presente decreto e, in
tali  limiti,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione
dell'agevolazione, ai soggetti beneficiari e' concesso un aiuto  fino
a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022. 
  3. L'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto
tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali
e' stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.