Art. 6 Istruttoria delle domande 1. Il soggetto gestore cura l'istruttoria delle domande. 2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. 3. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e dell'art. 4 'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto richiesto, concesso ed erogato nell'ambito del presente decreto. 6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 3, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.