Art. 8 Monitoraggio e relazioni 1. Il Ministero pubblica sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti ABER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione. 2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58, sezione 2.1, del Quadro temporaneo il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2022 Il Sottosegretario di Stato: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1079