Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di  preponderante
sviluppo  sperimentale,  finalizzate  alla  realizzazione  di   nuovi
prodotti,  processi  o  servizi  che   possano   essere   rapidamente
commercializzati in Europa e/o nei mercati globali, in relazione agli
obiettivi  specifici  previsti  dal  bando  «Eurostars   3   CoD   3»
nell'ambito dell'iniziativa europea Innovative SMEs e pubblicato  sul
sito https://www.eurekanetwork.org 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono avere le seguenti caratteristiche: 
    a) interessare qualsiasi area  tecnologica,  purche'  focalizzata
esclusivamente su applicazioni civili; 
    b) coinvolgere nell'ambito del progetto transnazionale i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito di una o piu'  delle  proprie
unita' locali ubicate nel territorio nazionale; 
    c) coinvolgere almeno una PMI italiana, che esponga almeno il 50%
dei costi della partecipazione italiana; 
    d) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non  oltre
tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del
progetto di ricerca e sviluppo, si intende la data del primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni  dalla  stessa
data di avvio,  una  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    e) avere una durata massima di trentasei mesi; 
    f) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e  alla
transizione digitale. La procedura di selezione  comprende  l'impegno
che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia
di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241  ed  individuato
con il codice  022,  rappresenti  almeno  il  60%  del  costo  totale
dell'investimento,  nonche'  l'impegno  che  il  contributo  digitale
dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del
medesimo  regolamento  ed  individuato  con  il   codice   009   bis,
rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; 
    g) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17
del regolamento (UE) n. 2020/852; 
    h) essere conformi agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare un  danno  significativo»  (Comunicazione
della Commissione europea 2021/C58/01)  ed  assenza,  nella  proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
      I. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; 
      II. attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni  di
gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento; 
      III.   attivita'   connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
      IV. attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. 
    i)  riguardare  attivita'  conformi  alla  pertinente   normativa
ambientale dell'UE e nazionale; 
    l) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione  della
misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
    m) garantire l'assenza del relativo finanziamento  a  valere  sul
dispositivo e/o su altri  programmi  dell'Unione  o  nazionali  (c.d.
assenza del doppio finanziamento). 
  3.  Il  Ministero  esclude  dai  finanziamenti  i  seguenti  codici
Nace/Ateco: 
    05: estrazione di carbone (esclusa torba); 
    06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 
    07:  estrazione  di  minerali  metalliferi,  08.9  estrazione  di
minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b -
attivita' estrattiva); 
    24.46: trattamento dei combustibili nucleari; 
    09: attivita' di supporto all'estrazione di  petrolio  e  di  gas
naturale; 
    19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio; 
    35.2: produzione di gas; distribuzione  di  combustibili  gassosi
mediante condotte; 
    38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 
    38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 
  4. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  Fondo
InvestEU, ai sensi dell'Allegato V, punto B del regolamento  (UE)  24
marzo 2021, n. 2021/523. 
  5. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) n. 2021/241 e la  scheda  di  dettaglio
della missione-componente del PNRR. 
  6. Fermo restando quanto disposto dall'art.  4,  l'importo  massimo
dell'agevolazione concessa e' di euro 500.000,00. 
  7. Con riferimento ai progetti Marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'.