Art. 3 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Le domande di classificazione e prezzo di medicinali generici  e
biosimilari, gia' all'esame dell'Agenzia italiana del  farmaco  prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   possono   essere
aggiornate, entro il termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  dalle  aziende  interessate  che
intendono avvalersi  della  nuova  disciplina,  purche'  non  si  sia
conclusa la procedura di negoziazione del prezzo.