Art. 16. 
         Il collegio di garanzia statutaria e di trasparenza 
 
    1. Il collegio di garanzia statutaria e  di  trasparenza  vigila,
garantendo a ciascun iscritto piena  liberta'  di  espressione  delle
proprie ragioni,  sul  rispetto  dello  statuto  e  dei  regolamenti,
risolve  i  conflitti  tra  gli  iscritti  inerenti   alla   corretta
interpretazione e applicazione delle  regole  statutarie  e  di  ogni
altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra
associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche. 
    2. Il collegio garantisce la piena possibilita' di conoscenza  da
parte di  ogni  iscritto  o  interessato  delle  informazioni  e  dei
documenti, anche attraverso il sito  internet  del  Movimento,  delle
modalita'  di  gestione   delle   risorse   economiche   a   sostegno
dell'iniziativa  politica  e  delle  dichiarazioni  patrimoniali.  Il
collegio stabilisce le modalita' con i  quali  gli  iscritti  possono
esercitare i diritti previsti dallo statuto attraverso  internet,  di
cui all'art. 19,  che  devono  essere  approvate  a  maggioranza  dei
votanti  dal  comitato  nazionale,  e  promuove  lo  sviluppo  di  un
democratico utilizzo  degli  strumenti  digitali  per  rafforzare  la
partecipazione  anche  telematica   ai   processi   decisionali   del
Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato  di  esperti  che
fornisca la sua consulenza a titolo gratuito. 
    3. Il collegio e'  costituito  da  tre  membri  effettivi  e  due
supplenti eletti dal comitato nazionale tra chi  e'  iscritto  almeno
tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra  i
propri componenti  effettivi.  I  membri  del  collegio  non  possono
ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all'interno  delle
associazioni radicali  riconosciute.  L'elezione  deve  garantire  la
rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente
al genere meno rappresentato. 
    4. Il collegio adotta a maggioranza il proprio  regolamento,  che
deve  essere  approvato  a  maggioranza  semplice  dei  presenti  dal
comitato nazionale, nel quale sono definite le modalita'  d'esercizio
delle funzioni di cui ai precedenti commi, compresi i termini entro i
quali deve adottare le sue decisioni.