Art. 9. Il presidente del comitato 1. Il comitato, nella prima riunione successiva al congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei votanti, il presidente. L'elezione e' valida quando partecipi al voto almeno la meta' dei componenti del comitato. In caso il presidente eletto fosse membro di direzione, a questi in direzione subentrera' il successivo membro di comitato, cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 10. 2. Il presidente del comitato puo' nominare, tra i componenti del comitato stesso, due vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalita' previste dal regolamento di assemblea. In caso i vicepresidenti fossero membri di direzione, a questi in direzione subentreranno i successivi membri di comitato, cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 10. 3. Il presidente del comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del regolamento; assicura la circolazione delle informazioni, organizza e garantisce il confronto tra i membri del comitato, con i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Movimento, e ne definisce le regole. 4. In applicazione delle norme del regolamento, il presidente da' la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato. 5. Il presidente del comitato puo' essere sfiduciato quando lo richieda la maggioranza dei componenti; la mozione di sfiducia e' approvata a maggioranza semplice dei votanti; se approvata, subentra il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il presidente del Movimento, e il comitato elegge un nuovo presidente alla sua successiva riunione.