Art. 9. 
                     Il presidente del comitato 
 
    1. Il comitato, nella prima  riunione  successiva  al  congresso,
elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice  dei  votanti,
il presidente. L'elezione e' valida quando partecipi al  voto  almeno
la meta' dei componenti del comitato. In caso  il  presidente  eletto
fosse membro di direzione,  a  questi  in  direzione  subentrera'  il
successivo membro  di  comitato,  cosi'  come  previsto  al  comma  2
dell'art. 10. 
    2. Il presidente del comitato puo' nominare, tra i componenti del
comitato stesso, due vicepresidenti, che lo assistono  nell'esercizio
delle sue funzioni secondo le modalita' previste dal  regolamento  di
assemblea. In caso i vicepresidenti fossero membri  di  direzione,  a
questi in direzione subentreranno i successivi  membri  di  comitato,
cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 10. 
    3. Il presidente del comitato assicura il  buon  andamento  delle
riunioni e la corretta  applicazione  del  regolamento;  assicura  la
circolazione delle informazioni, organizza e garantisce il  confronto
tra i membri del comitato, con  i  mezzi  di  comunicazione  messi  a
disposizione dal Movimento, e ne definisce le regole. 
    4. In applicazione delle norme del regolamento, il presidente da'
la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le
questioni,  stabilisce  l'ordine  delle   votazioni,   chiarisce   il
significato del voto e ne annunzia il risultato. 
    5. Il presidente del comitato puo' essere  sfiduciato  quando  lo
richieda la maggioranza dei componenti; la  mozione  di  sfiducia  e'
approvata a maggioranza semplice dei votanti; se approvata,  subentra
il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il  presidente
del Movimento, e il comitato elegge  un  nuovo  presidente  alla  sua
successiva riunione.