Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   pone   l'eventuale
superamento del rispettivo  tetto  di  spesa,  come  certificato  dal
decreto  ministeriale  6  luglio  2022  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216,  a  carico  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota  complessiva
pari al 40 per cento per l'anno 2015, al  45  per  cento  per  l'anno
2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 50 per  cento  per  l'anno
2018. 
  2. Ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre  alle
predette quote di ripiano in misura  pari  all'incidenza  percentuale
del proprio fatturato  sul  totale  della  spesa  per  l'acquisto  di
dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale
o provinciale.