Art. 3 
 
    Attivita' attribuite agli enti dei Servizi sanitari regionali 
                      e delle province autonome 
 
  1. In caso di superamento del tetto di spesa  regionale  o  di  una
provincia autonoma, ai fini della  determinazione  del  fatturato  di
ciascuna  azienda  fornitrice,  gli  enti  del   Servizio   sanitario
regionale o provinciale procedono  alla  ricognizione  delle  fatture
correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 -  Dispositivi  medici»
del modello CE consuntivo dell'anno di  riferimento  del  superamento
del  tetto  di  spesa  regionale  o  provinciale  per   gli   importi
contabilizzati alla voce «BA0210». 
  2. I medesimi enti di cui al comma 1,  conseguentemente,  calcolano
il fatturato annuo di  ciascuna  azienda  fornitrice  di  dispositivi
medici al lordo dell'IVA, come  somma  degli  importi  delle  fatture
riferite ai dispositivi medici contabilizzati  nel  modello  CE  alla
voce  «BA0210  -  Dispositivi  medici»  del  modello  CE   consuntivo
dell'anno di riferimento. 
  3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del decreto ministeriale 6  luglio  2022,  i  direttori  generali,  i
commissari straordinari aziendali ovvero  i  commissari  liquidatori,
ove  operanti,  degli  enti  di  cui  al   comma   1,   con   propria
deliberazione, qualora gli enti non  vi  abbiano  ancora  provveduto,
effettuano la validazione e  certificazione  del  fatturato  relativo
all'anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi
medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e  2;  la
deliberazione e' quindi trasmessa contestualmente alla regione o alla
provincia autonoma di appartenenza.