Art. 4 
 
     Attivita' attribuite alle regioni ed alle province autonome 
 
  1. A seguito di quanto  previsto  nell'art.  3,  le  regioni  e  le
province autonome interessate verificano la  coerenza  del  fatturato
complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3,
comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210  -  Dispositivi
medici» del modello  CE  consolidato  regionale  (999)  dell'anno  di
riferimento. 
  2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e  non  oltre
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6
luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle
regioni e delle province autonome,  o  il  commissario  ad  acta  per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
per  le  regioni  commissariate,  con  proprio  decreto   individuano
l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi
importi  di  ripiano  da  queste   dovuti,   calcolati   sulla   base
dell'incidenza percentuale  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  fino  a
concorrenza della quota complessiva di  ripiano  individuata  con  il
decreto  6  luglio  2022  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
settembre 2022, Serie generale n. 216. 
  3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al  comma
2, sono individuate le modalita' procedurali per il versamento  delle
somme da parte delle aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  da
effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello
stesso decreto di cui al  comma  2  sul  proprio  sito  istituzionale
regionale o provinciale. 
 
    Roma, 6 ottobre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza