Art. 3 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati  alla  sostituzione
di piante di olivo  danneggiate  dalla  batteriosi  con  almeno  pari
numero di  specie  arboree  diverse  dall'ulivo,  scelte  fra  quelle
indicate in nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 
  2.  Gli  investimenti  sono  conformi  alla  legislazione  europea,
nazionale e regionale in materia di tutela ambientale,  paesaggistica
ed idrogeologica.  Gli  aiuti  sono  concessi  a  condizione  che  il
progetto   di   investimento   abbia   ricevuto   le   autorizzazioni
eventualmente necessarie prima  della  data  di  presentazione  della
domanda di aiuto. 
  3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la  perdita
di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 
  4. Gli aiuti di cui al presente  decreto  possono  essere  concessi
solo nel  rispetto  dell'effetto  di  incentivazione  in  conformita'
all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.