Art. 3 Interventi finanziabili 1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo, scelte fra quelle indicate in nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della domanda di aiuto. 3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.