Art. 3 
 
         Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse 
 
  1. Il Fondo e' ripartito su base regionale, ai sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto interministeriale, secondo le modalita' previste
nel presente articolo. 
  2. A ciascuna regione e' assegnata una quota percentuale del  Fondo
in  proporzione  alla  media  tra  la  percentuale  di  denominazioni
protette e la percentuale di PAT, riferibili  al  proprio  territorio
regionale, rispetto al totale di  denominazioni  protette  e  di  PAT
presenti sul territorio  nazionale,  secondo  quanto  indicato  nella
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a  piu'  di
un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il
numero delle regioni interessate. 
  4. La quota assegnata al  territorio  regionale  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e', a sua volta, ripartita tra le Province autonome di
Trento e Bolzano, secondo  lo  stesso  criterio  previsto  dai  commi
precedenti.