Art. 13 Revoca del finanziamento 1. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale; c) se, in qualunque fase del procedimento, il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; d) mancato rispetto delle norme sul cumulo del finanziamento e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021; e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 10; f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH; g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'art. 11, comma 2; h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota del contributo concesso; j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; k) esito negativo dei controlli; l) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dal presente decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed europee; m) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, o dal provvedimento di concessione. 2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, procede alla rideterminazione dell'importo spettante e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.