Art. 19 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili, ai sensi del presente titolo, i progetti di investimento in favore dei porti marittimi riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6 e relativi agli investimenti di cui all'art. 20. 2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al presente capo devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, comunque, non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4. 3. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 4. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.