Art. 21 Finanziamenti concedibili 1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56-ter del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta nei limiti di cui all'art. 19, comma 2. 2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura portuale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2. 3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014. 4. L'intensita' di aiuto per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui al presente capo non supera il 100% dei costi ammissibili, considerato che i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2. 5. L'intensita' di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso e il dragaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2. 6. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto e' fissato all'80% dei costi ammissibili.