Art. 21 
 
                      Finanziamenti concedibili 
 
  1. I contributi  sono  concessi,  ai  sensi  dell'art.  56-ter  del
regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta nei limiti di
cui all'art. 19, comma 2. 
  2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque  superare
la differenza tra  i  costi  ammissibili  e  il  risultato  operativo
dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo, del  quale
il proponente deve fornire gli elementi  di  calcolo  all'atto  della
presentazione della domanda, viene dedotto dai costi  ammissibili  ex
ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate  al  periodo
di  ammortamento  dell'infrastruttura   portuale,   o   mediante   un
meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da  utilizzare  per  la
quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la
corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di  cui
all'art. 8, comma 2. 
  3. Ai fini del calcolo del risultato  operativo,  le  entrate  e  i
costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto
pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento
delegato n. 480/2014. 
  4. L'intensita' di aiuto per gli investimenti per  la  costruzione,
la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture  portuali  di
cui al presente capo  non  supera  il  100%  dei  costi  ammissibili,
considerato  che  i  costi  ammissibili  totali  del  progetto   sono
inferiori o pari a 20 milioni di euro, fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 2. 
  5. L'intensita' di aiuto non supera il 100% dei  costi  ammissibili
per  gli  investimenti  per  la  costruzione,   la   sostituzione   o
l'ammodernamento delle infrastrutture  di  accesso  e  il  dragaggio,
fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2. 
  6. Per gli aiuti che non superano  5  milioni  di  euro,  l'importo
massimo dell'aiuto e' fissato all'80% dei costi ammissibili.