Art. 22 Ulteriori ipotesi di aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva 1. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili di essere finanziati in regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva sulla base di altre disposizioni del regolamento GBER non richiamate nel presente decreto, si riserva di disporre la concessione delle agevolazioni con le modalita' ed entro i limiti previsti dal regolamento GBER, provvedendo ai conseguenti adempimenti e all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti dei soggetti beneficiari.