Art. 23 Disposizioni finali 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER. L'avviso pubblico di cui all'art. 8, comma 2, e' adottato in conformita' alla predetta procedura di comunicazione, ferme restando eventuali successive integrazioni della stessa, ove occorrenti in relazione alle specificita' degli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22. 2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal Ministero. Il Ministero provvede, per il tramite dell'Agenzia, alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER. 3. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia. Roma, 30 agosto 2022 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1039