Art. 8 Fase di accesso e concessione delle risorse 1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura di selezione valutativa a graduatoria. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande sono definiti con successivo avviso, adottato con provvedimento del Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Agenzia, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. Le domande devono, in ogni caso, essere presentate nella finestra temporale definita dal predetto provvedimento, all'Agenzia, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia. 3. Ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' presentare una o piu' domande. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un solo progetto, fino ad un massimo di due progetti presentabili per Autorita' di sistema portuale. Nel caso siano presentate domande successive relative allo stesso progetto, sara' considerata l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico. 4. I richiedenti potranno ricevere i finanziamenti a fondo perduto esclusivamente nei limiti della disponibilita' di risorse finanziarie e sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 10 del presente articolo, fino a esaurimento delle risorse medesime, e in ogni caso nel rispetto del vincolo di allocazione territoriale alle regioni del Mezzogiorno di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 5. L'Agenzia procede nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi seguenti, per ciascuna domanda, secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2. Qualora nel corso di svolgimento di tale attivita' risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 6. L'Agenzia procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita' previsti dal presente decreto e dall'avviso di cui al comma 2; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti. 7. Le proposte progettuali che superino il vaglio di ammissibilita' formale sono valutate da una Commissione, nominata con provvedimento del Ministero, che determina una prima graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: i. capacita' di incrementare il livello di tutela ambientale e ridurre gli impatti ambientali; ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita'; iii. capacita' del progetto di incidere sullo sviluppo della capacita' logistica della filiera agroalimentare locale. 8. Con decreto del Ministero e' approvata la prima graduatoria di individuazione delle proposte ammesse alla successiva fase istruttoria, con pubblicazione sul sito internet del Ministero e dell'Agenzia. 9. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 8, esegue l'istruttoria valutando: a) la sostenibilita' finanziaria del progetto, con riferimento alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; b) la cantierabilita' del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneita' dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall'avviso di cui al comma 2; c) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa. 10. Per le domande risultate ammissibili al finanziamento in esito alle attivita' di cui ai commi precedenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto, con il quale sono determinati l'importo del contributo nonche' gli obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente, e provvede a darne comunicazione, con le modalita' e i termini specificati dall'avviso di cui al comma 2, al medesimo soggetto proponente. Ai progetti non risultati ammissibili, si applica quanto previsto dal comma 6, lettera b).