IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  683/2022  del  26  settembre  2022,
concernente la «Riclassificazione di specialita' medicinali ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537»  del
medicinale «Zimbus Breezhaler», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  236  dell'8  ottobre
2022; 
  Considerato che occorre integrare la  determina  suddetta,  perche'
non e' stato allegato il piano terapuetico; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Integrazione della determina AIFA n. 683/2022 
                        del 26 settembre 2022 
 
  E' integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 683/2022
del  26  settembre  2022,  concernente   la   «Riclassificazione   di
specialita' medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZIMBUS  BREEZHALER,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 236 dell'8 ottobre 2022. 
  L'art. 2 va cosi' integrato e riformulato: 
    Prescrizione  del  medicinale  soggetta  a   diagnosi   e   piano
terapeutico,  come  da  allegato  alla  presente  determina,  che  ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,   per   l'indicazione
terapeutica rimborsata: 
      «terapia di mantenimento dei pazienti adulti  con  diagnosi  di
asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a  lunga  durata
d'azione e una  dose  elevata  di  corticosteroidi  non  consenta  un
controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima
prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate: 
        1.  Paziente  con  diagnosi  conclamata  di  asma  grave  che
presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo 15  minuti
dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti
i seguenti parametri: 
          un valore di FEV1 ≤ 80% del predetto; 
          un rapporto FEV1/FVC ≤ 0,7 
        2. Paziente con almeno due riacutizzazioni  negli  ultimi  12
mesi o  almeno  una  riacutizzazione  che  abbia  richiesto  ricovero
ospedaliero nonostante la terapia  con  LABA/ICS  alle  massime  dosi
tollerate.».