Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «Laboratori ufficiali»: i laboratori di cui all'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625 e di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.