Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) «Laboratori ufficiali»: i laboratori di cui  all'art.  37  del
regolamento  (UE)  2017/625  e  di  cui  all'art.  14   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.