Art. 16. Modalita' di adesione al Codice di condotta 1. Tutti i gestori di sistemi di informazioni creditizie che non hanno ancora sottoscritto il presente codice di condotta possono aderirvi in qualsiasi momento inviando formale richiesta all'OdM, corredata da una visura camerale aggiornata e dall'ultimo bilancio approvato. L'OdM verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione del gestore richiedente. 2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta di adesione, l'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, sentiti i gestori gia' aderenti, procede a comunicare la nuova adesione al Garante, affinche' l'autorita' possa aggiornare il registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento. 3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di un gestore dovra' essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, il gestore richiedente dovra' allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.