(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
                        Modalita' di adesione 
                        al Codice di condotta 
 
    1. Tutti i gestori di sistemi di informazioni creditizie che  non
hanno ancora sottoscritto il  presente  codice  di  condotta  possono
aderirvi in qualsiasi momento  inviando  formale  richiesta  all'OdM,
corredata da una visura camerale aggiornata  e  dall'ultimo  bilancio
approvato.  L'OdM  verifica   l'assenza   di   circostanze   ostative
all'adesione del gestore richiedente. 
    2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta di  adesione,
l'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente  dei  necessari
requisiti, sentiti i gestori gia' aderenti, procede a  comunicare  la
nuova adesione al Garante, affinche' l'autorita' possa aggiornare  il
registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento. 
    3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione  al
codice di condotta regolarmente presentata da  parte  di  un  gestore
dovra' essere brevemente motivata da parte dell'OdM,  fermo  restando
che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda  di
adesione. In quest'ultimo  caso,  tuttavia,  il  gestore  richiedente
dovra' allegare alla nuova istanza una breve  nota  che  illustri  le
misure adottate per superare  le  ragioni  che  avevano  condotto  al
precedente diniego.