Art. 17. Riesame del Codice di condotta 1. Sul presupposto di quanto evidenziato nelle premesse 5 e 6, i gestori che sottoscrivono il presente codice di condotta proporranno al Garante un nuovo progetto entro un termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice di condotta, nell'ottica di una coerente regolamentazione del settore, anche attraverso la riduzione delle asimmetrie informative. 2. Fermo quanto sopra, i gestori che sottoscrivono il presente codice di condotta possono promuovere il riesame e l'eventuale modifica dello stesso, anche alla luce di novita' normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.