(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
                   Riesame del Codice di condotta 
 
    1. Sul presupposto di quanto evidenziato nelle premesse 5 e 6,  i
gestori che sottoscrivono il presente codice di condotta  proporranno
al Garante un nuovo progetto entro un termine massimo di ventiquattro
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice  di   condotta,
nell'ottica di  una  coerente  regolamentazione  del  settore,  anche
attraverso la riduzione delle asimmetrie informative. 
    2. Fermo quanto sopra, i gestori che  sottoscrivono  il  presente
codice di  condotta  possono  promuovere  il  riesame  e  l'eventuale
modifica dello stesso, anche alla luce di  novita'  normative,  delle
prassi applicative  del  regolamento,  del  progresso  tecnologico  o
dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.