Art. 18. Disposizioni finali 1. In funzione di quanto indicato alla premessa 6, ai soggetti ivi richiamati si applicano le disposizioni del presente Codice di condotta tra le quali, in particolare, sebbene non siano ivi espressamente citati, quelle contenute nell'art. 3, nell'art. 4 comma 5, nell'art. 5 commi 6 e 8, nell'art. 6, nell'art. 8 commi 1, 3 e 4, nell'art. 9 commi 1 e 3, negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 18. 2. Il presente codice di condotta viene approvato con le modifiche e le integrazioni rese necessarie dal completamento della procedura di accreditamento da parte del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento, alla cui definizione era subordinata l'efficacia del codice di condotta approvato il 12 settembre 2019.