(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                         Disposizioni finali 
 
    1. In funzione di quanto indicato alla premessa  6,  ai  soggetti
ivi richiamati si applicano le disposizioni del  presente  Codice  di
condotta  tra  le  quali,  in  particolare,  sebbene  non  siano  ivi
espressamente citati, quelle contenute nell'art. 3, nell'art. 4 comma
5, nell'art. 5 commi 6 e 8, nell'art. 6, nell'art. 8 commi 1, 3 e  4,
nell'art. 9 commi 1 e 3, negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 18. 
    2.  Il  presente  codice  di  condotta  viene  approvato  con  le
modifiche e le integrazioni rese necessarie dal  completamento  della
procedura di accreditamento da parte del Garante ai  sensi  dell'art.
40 del regolamento, alla cui definizione era subordinata  l'efficacia
del codice di condotta approvato il 12 settembre 2019.