Art. 9. Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati 1. In relazione ai dati personali registrati in un SIC, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalita', i termini e le condizioni stabiliti dal regolamento, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati sia presso il gestore, ad eccezione, riguardo a quest'ultimo, del diritto di cui all'art. 20 del regolamento, non sussistendone i presupposti. Tali soggetti titolari del trattamento garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, al piu' tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine puo' essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessita' e del numero delle richieste. Il partecipante o il gestore presso cui sia stato esercitato dall'interessato uno dei diritti allo stesso riconosciuti, informa quest'ultimo di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica i propri dati identificativi (ad esempio il codice fiscale e/o la partita Iva), anche al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel SIC. 3. Il terzo al quale l´interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l´esercizio dei propri diritti, non deve avere alcun interesse, sia diretto che indiretto, riguardo alla conoscenza dei dati dell'interessato e puo' trattare i dati personali acquisiti presso un SIC esclusivamente nei limiti della delega stessa ed in ogni caso solamente per la finalita' di tutela dei diritti dell'interessato e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati. Nell'esercizio dei diritti dell'interessato, il terzo delegato dichiara per iscritto l'assenza di un suo interesse diretto o indiretto ed il partecipante o il gestore prima di rispondere possono verificarlo attraverso richieste di chiarimenti o altro, potendo, in mancanza, rifiutare la richiesta, contestualmente informandone il Garante. In caso di richieste massive e/o ripetitive provenienti da uno o piu' soggetti delegati dell'interessato, il gestore e il partecipante hanno comunque sempre la facolta' di rispondere direttamente a quest'ultimo. 4. Il partecipante, al quale e' rivolta una richiesta con cui e' esercitato taluno dei diritti di cui all'art. 12 del regolamento relativamente alle informazioni creditizie registrate in un SIC, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall´art. 12 del regolamento e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi del presente codice di condotta. Se la richiesta e' rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante e fatta salva l'applicazione del successivo comma 6. 5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di un mese, prorogabile di due mesi ai sensi del precedente comma 1 del presente art. 9. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore: nell'arco del primo mese, mantiene nel SIC l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato; successivamente ne limita il trattamento sospendendo la visualizzazione nel SIC dei dati oggetto delle verifiche. 6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto, il gestore annota senza ritardo nel SIC, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto.