(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                        Accesso ed esercizio 
                 di altri diritti degli interessati 
 
    1. In relazione ai dati  personali  registrati  in  un  SIC,  gli
interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalita',
i termini e le condizioni stabiliti dal  regolamento,  sia  presso  i
partecipanti che li  hanno  comunicati  sia  presso  il  gestore,  ad
eccezione, riguardo a quest'ultimo, del diritto di  cui  all'art.  20
del regolamento,  non  sussistendone  i  presupposti.  Tali  soggetti
titolari del trattamento garantiscono, anche attraverso idonee misure
organizzative e tecniche, un riscontro senza  ingiustificato  ritardo
e, comunque, al piu'  tardi  entro  un  mese  dal  ricevimento  della
richiesta stessa. Tale termine puo' essere prorogato di due mesi,  se
necessario, tenuto  conto  della  complessita'  e  del  numero  delle
richieste.  Il  partecipante  o  il  gestore  presso  cui  sia  stato
esercitato dall'interessato uno dei diritti allo stesso riconosciuti,
informa quest'ultimo di tale proroga e dei motivi del ritardo,  entro
un mese dal ricevimento della richiesta. 
    2. Nella richiesta  con  la  quale  esercita  i  propri  diritti,
l'interessato indica i propri  dati  identificativi  (ad  esempio  il
codice fiscale e/o la partita Iva), anche al  fine  di  agevolare  la
ricerca dei dati che lo riguardano nel SIC. 
    3. Il terzo al  quale  l´interessato  conferisce,  per  iscritto,
delega o procura per l´esercizio dei propri diritti, non  deve  avere
alcun interesse, sia diretto che indiretto, riguardo alla  conoscenza
dei dati dell'interessato e puo' trattare i dati personali  acquisiti
presso un SIC esclusivamente nei limiti della  delega  stessa  ed  in
ogni  caso  solamente  per  la  finalita'  di  tutela   dei   diritti
dell'interessato   e   nel   rispetto   dei   diritti    fondamentali
dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo  perseguito  dal
terzo medesimo o da soggetti ad esso  collegati.  Nell'esercizio  dei
diritti dell'interessato, il terzo  delegato  dichiara  per  iscritto
l'assenza di un suo interesse diretto o indiretto ed il  partecipante
o il gestore  prima  di  rispondere  possono  verificarlo  attraverso
richieste di chiarimenti o altro, potendo, in mancanza, rifiutare  la
richiesta,  contestualmente  informandone  il  Garante.  In  caso  di
richieste massive e/o ripetitive provenienti da uno o  piu'  soggetti
delegati  dell'interessato,  il  gestore  e  il  partecipante   hanno
comunque  sempre   la   facolta'   di   rispondere   direttamente   a
quest'ultimo. 
    4. Il partecipante, al quale e' rivolta una richiesta con cui  e'
esercitato taluno dei diritti di  cui  all'art.  12  del  regolamento
relativamente alle informazioni  creditizie  registrate  in  un  SIC,
fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall´art. 12 del
regolamento e dispone le eventuali modifiche ai  dati  ai  sensi  del
presente codice di condotta. Se la richiesta e' rivolta  al  gestore,
quest'ultimo provvede anch'esso direttamente  nei  medesimi  termini,
consultando  ove   necessario   il   partecipante   e   fatta   salva
l'applicazione del successivo comma 6. 
    5.  Qualora  sia  necessario  svolgere  ulteriori  o  particolari
verifiche con il partecipante, il gestore  informa  l'interessato  di
tale circostanza entro il termine di un mese, prorogabile di due mesi
ai sensi del precedente comma 1  del  presente  art.  9.  Durante  il
periodo necessario  ad  effettuare  le  ulteriori  verifiche  con  il
partecipante, il gestore: 
      nell'arco  del  primo  mese,  mantiene  nel  SIC  l'indicazione
relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica
o apposito messaggio da apporre in corrispondenza  dei  dati  oggetto
delle richieste dell'interessato; 
      successivamente  ne  limita  il  trattamento   sospendendo   la
visualizzazione nel SIC dei dati oggetto delle verifiche. 
    6. In caso di richieste di cui al comma 4  riguardanti  effettive
contestazioni relative ad inadempimenti del  venditore/fornitore  dei
beni o servizi oggetto del  contratto  sottostante  al  rapporto,  il
gestore annota senza ritardo nel SIC, su richiesta  dell'interessato,
del partecipante  o  informando  quest'ultimo,  la  notizia  relativa
all'esistenza di tali contestazioni,  tramite  l'inserimento  di  una
specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi  al
rapporto.