Art. 2 
 
Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e
                         delle case-rifugio 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5,  comma
2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si  provvede  a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo  di  cui  all'art.
5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  in  base  ai
seguenti criteri: 
    a) euro 15.000.000,00 al finanziamento  dei  centri  antiviolenza
pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 
    b)  euro  15.000.000,00  al  finanziamento   delle   case-rifugio
pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 
  2. Nella programmazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  le
regioni considerano l'adozione  di  opportune  modalita'  volte  alla
sostenibilita' finanziaria ed operativa  dei  centri  antiviolenza  e
delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo  le  specifiche
esigenze territoriali. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022  riferiti  alla
popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'
dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al
numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle
regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella
2 allegate al presente decreto. 
  4. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  5-bis,
comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le  note
programmatiche di cui al successivo art.  4,  dovranno  indicare  gli
eventuali interventi  previsti  per  riequilibrare  la  presenza  dei
centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione. 
  5. La quota delle  risorse  destinate  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, pari rispettivamente  ad  euro  91.917,00  ed  euro
90.835,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  A  tale  fine  la
predetta quota e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato,  al
capo X, capitolo 2368, art. 6.