Art. 3 
 
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
  cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h),  i)  e  l)
  del decreto-legge n. 93 del 2013 
 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo  di  cui  all'art.  1,  per  un
importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  coerentemente  con  gli
obiettivi di  cui  al  «Piano  strategico  nazionale  sulla  violenza
maschile contro le donne (2021-2023)», per  gli  interventi  previsti
dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  tenuto  anche  conto  di
quanto potra' essere discusso nei tavoli di  coordinamento  regionali
di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, in particolare  per
il 2022, prioritariamente  per  i  seguenti  interventi,  secondo  le
specifiche esigenze della programmazione territoriale: 
    a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale
delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza,
nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; 
    b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati
attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e
accompagnamento delle donne vittime di violenza; 
    c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento
lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di
fuoriuscita dalla violenza; 
    d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle
donne migranti anche di seconda generazione e  rifugiate  vittime  di
violenza; 
    e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e
a minori vittime di violenza assistita; 
    f. azioni di informazione, comunicazione e formazione. 
  2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo
si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21  febbraio
2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6.